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Opposizione a decreto ingiuntivo e onere probatorio

In qualsivoglia azione legale, è molto importante sorreggere la propria tesi difensiva con delle prove concrete e non certo con delle argomentazioni prive di riscontro.
Avv. Marco Borriello 
7 Apr, 2022

Nel caso in cui si riceve un decreto ingiuntivo, per opporsi al medesimo, bisogna attivarsi in tempi brevi. Sappiamo, infatti che, per legge, l'opposizione è proponibile entro 40 giorni dalla notifica del decreto e che, se non dovesse essere avanzata alcuna azione, il provvedimento diventerebbe definitivo al pari di una sentenza inoppugnabile o di un altro titolo esecutivo.

Per evitare questa conseguenza, il debitore, per mezzo del proprio procuratore, entro il limite anzidetto, può inviare un atto di citazione in opposizione. In questo modo, si aprirà un vero e proprio processo civile ordinario, il cui scopo sarà quello di accertare l'esistenza del credito azionato nel procedimento per ingiunzione.

Appare chiaro, perciò, che le parti in causa avranno il compito di dimostrare la fondatezza delle rispettive tesi difensive. In altri termini, ognuna di esse dovrà assolvere al cosiddetto onere probatorio, le cui caratteristiche variano a seconda della posizione processuale.

È in effetti ciò che è accaduto nella lite giudiziaria dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e terminata con la recente sentenza n. 202 del 16 marzo 2022.

Cerchiamo, però, di approfondire meglio cosa è accaduto in questa vicenda

Opposizione a decreto ingiuntivo: il caso concreto

In un condominio in Vibo Valentia, una società edile era stata incaricata di eseguire vari lavori di manutenzione straordinaria. Al termine degli stessi, però, i comproprietari di un appartamento risultavano inadempienti alla loro quota parte sulla spesa complessiva.

Per questo motivo, non essendo stato raggiunto alcun accordo sulla predetta esposizione debitoria, la ditta appaltatrice avviava il recupero del credito mediante un procedimento per ingiunzione. Ne scaturiva, quindi, un decreto ingiuntivo, al quale gli ingiunti condòmini reagivano notificando un atto in opposizione.

L'azione de quo era avanzata proponendo, altresì, una domanda riconvenzionale. In particolare, tra le varie motivazioni, gli opponenti sostenevano che, durante l'esecuzione delle opere, l'impresa avesse provocato dei danni alla loro proprietà.

Tale circostanza avrebbe, altresì, costretto i titolari dell'immobile a lasciare l'appartamento per un lungo lasso di tempo. Secondo gli istanti, inoltre, i lavori erano stati completati in ritardo e nemmeno a regola d'arte.

Ovviamente, la società convenuta, costituitasi regolarmente, respingeva ogni addebito e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.

La causa si caratterizzava, quindi, per un'istruttoria di natura esclusivamente documentale.

Al termine della stessa, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'opposizione, respingeva la domanda riconvenzionale, confermava il decreto opposto e condannava i condòmini al pagamento delle spese di lite.

Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, quali differenze?

Onere probatorio del creditore nell'opposizione al decreto ingiuntivo

Secondo la legge «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Art. 2697 co. 1 cod. civ.)». Tale regola impone, perciò, al creditore di una somma di provare l'esistenza e la legittimità del proprio diritto, ad esempio producendo il contratto da cui scaturisce la prestazione in denaro.

Ciò vale anche nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché non si tratta di un'impugnazione, ma di discutere un'azione civile ordinaria, così come ricordato dal Tribunale di Vibo «l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.».

Nel caso de quo, l'impresa appaltatrice ha correttamente depositato il contratto di appalto tra la medesima e il condominio nonché il verbale, approvato dall'unanimità dei presenti, in cui l'assemblea dei condòmini ha espresso pieno soddisfacimento dei lavori eseguiti dalla ditta.

Inoltre, sempre a corredo della propria posizione, la parte opposta, cioè il creditore, ha depositato il bilancio consuntivo del fabbricato con la relativa ripartizione degli oneri tra i vari proprietari.

Infine, è stata prodotta la relazione finale, sottoscritta dall'amministratore, in cui erano certificati l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi al contratto stipulato.

Insomma, all'organo giudicante è apparso assolto l'onere probatorio del creditore. Ciò ha determinato il rigetto dell'opposizione in quanto, le eccezioni sollevate dal debitore, così come le argomentazioni a sostegno della propria domanda riconvenzionale, sono state smentite e non sono state provate.

Onere probatorio del debitore nell'opposizione al decreto ingiuntivo

Secondo la norma citata in precedenza, a proposito del debitore che intende contestare un diritto altrui «Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (Art. 2697 co. 1 cod. civ.)».

Il debitore, perciò, non può limitarsi a sollevare dubbi nell'organo giudicante per ottenere l'accoglimento delle proprie argomentazioni.

In particolare, se ha avanzato una domanda riconvenzionale, in quanto a sua detta titolare di un diritto nei riguardi della controparte, deve provare il fondamento delle proprie pretese.

Nella vicenda in commento, però, gli opponenti non sono stati in grado di sorreggere, efficacemente, la propria azione legale. Essi non hanno dimostrato di aver subito, effettivamente, dei danni a seguito dell'operato dell'appaltatore e sono stati, altresì, smentiti, sul fatto che la ditta avesse terminato le opere in ritardo e in dispregio alla cosiddetta regola d'arte.

Per queste ovvie ragioni, l'opposizione e la pedissequa domanda riconvenzionale sono state respinte.

Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento delle spese legali

Sentenza
Scarica Trib. Vibo Valentia 16 marzo 2022 n. 202
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