Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali non è la sede idonea a valutare cause d'invalidità delle delibere condominiali.
Quando un condòmino si oppone ad un decreto ingiuntivo, salvo il caso di delibere nulle (e sul punto si attende l'esito di un ricorso pendente in Cassazione che potrebbe essere assegnato alle Sezioni Unite), può solo eccepire questioni attinenti all'esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, oltre che all'avvenuto pagamento.
Lo ha ribadito in maniera chiara e precisa il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 301 del 19 febbraio 2020.
Opposizione a decreto ingiuntivo e contestazione del rendiconto, la fattispecie
Sul tema dell'invalidità delle delibere assembleari aventi ad oggetto il rendiconto ed il piano di riparto delle spese e la eventuale competenza del giudice di merito, segnaliamo la fattispecie avente ad oggetto un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc, instaurato da un condomino dinanzi al GDP Busto Arsizio, avverso un decreto ingiuntivo proposto per il mancato pagamento di spese condominiali, relative a lavori di manutenzione del lastrico solare sovrastante l' appartamento del condomino medesimo, sulla base di delibera di approvazione del rendiconto consuntivo e piano di riparto delle spese.
L'opponente contestava, in particolare, il criterio di riparto della spesa adottato dal condominio per il fatto che il lastrico solare oggetto dei lavori di manutenzione eseguiti, non era posto a copertura del solo appartamento dell'opponente stesso ma riguardava, altresì, locali e parti comuni dell'edificio.
Il condomino opponente rilevava, inoltre, di aver corrisposto indebitamente ulteriori somme, sempre inerenti i lavori eseguiti sul lastrico solare e chiedeva, pertanto, la restituzione di tale indebito in via riconvenzionale.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 310/2017, accoglieva l'opposizione suddetta disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e stabilendo l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali da parte dell'opponente, esclusivamente in base alle proprie quote millesimali, con diritto alla restituzione dell'eccedenza.
Opposizione a decreto ingiuntivo e contestazione del rendiconto, il principio di diritto
Avverso la predetta sentenza il condominio proponeva appello dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio evidenziando come, il giudice di primo grado, avesse palesemente violato un importante principio di diritto in base al quale: il giudice investito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali non può revocare il decreto stesso sulla base dell'invalidità della relativa delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto delle spese in quanto, detta invalidità, può essere sollevata solo in un autonomo giudizio avente ad oggetto l' impugnazione della delibera stessa.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 301/2020 emessa in grado di appello avverso la pronuncia di primo grado ( sentenza Giudice di Pace n. 301/2017) ha inteso, quindi, recepire in toto il suddetto principio di diritto.
Già la Corte di Cassazione a Sezione Unite (Cass SS. UU. N. 26629/2009), invero, si era pronunciata in tal senso specificando che il giudice, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di spese condominiali, deve limitarsi a verificare l'esistenza e la efficacia della delibera di riferimento evitando di sindacarne anche la validità essendo, quest'ultima, di esclusiva competenza del giudice dinanzi al quale la suddetta delibera verrà eventualmente impugnata.
Si è, inoltre, ritenuto, a proposito dell'invalidità della delibera che la citata preclusione all'esame del merito della stessa da parte del giudice investito del procedimento ex art 645 cpc sarebbe, in realtà, ammessa solo qualora la suddetta delibera stessa fosse affetta da nullità e non già in caso di annullabilità, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie la delibera contestata può ben essere considerata annullabile in quanto non viene rilevata l'applicazione di un criterio difforme rispetto a quello legale bensì la violazione del criterio di legge in radice.
Dall'esame della fattispecie emergeva, infatti, che oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione era l'errata applicazione dei criteri ex art 1126 cod. Civ.
Dal momento che, il condominio creditore, aveva ritenuto il lastrico solare funzionale solo all'interesse del condomino opponente e non anche a quello di altri condomini addebitando, in tal modo, al predetto opponente somme maggiori rispetto a quelle realmente dovute.
A questo proposito la Cass SS. UU. N. 4806/2005 e, successivamente, pronuncia conforme sent. N. 7708/2007, hanno ritenuto che qualora la ripartizione delle spese venga effettuata in violazione di criteri legali già prestabiliti deve considerarsi annullabile con la conseguenza che la stessa, in mancanza di impugnazione entro il termine perentorio di 30 giorni, resta definitivamente vincolante e valida per i condomini.
Alla luce delle posizioni sopra evidenziate veniva accolto, quindi, l'appello proposto dal condominio con conseguente riforma totale della sentenza di primo grado e caducazione definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve evidenziare, a questo proposito, che la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina, in concreto, il "ritorno" del decreto ingiuntivo già revocato con la conseguenza che esso non potrebbe costituire valido titolo per l'esecuzione forzata.