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Opposizione a decreto ingiuntivo dell'appaltatore: oneri probatori e legittimazione dell'amministratore

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il convenuto appaltatore creditore dovrà provare di aver eseguito la propria prestazione correttamente.
Avv. Marco Borriello 
15 Gen, 2025

Allorché siano deliberati dei lavori di manutenzione straordinaria in un condominio, il contenzioso tra l'edificio committente e la ditta esecutrice è sempre dietro l'angolo. Le questioni che possono essere sollevate sono molteplici e si fondano su vari titoli: per ipotesi, in merito alla durata degli interventi. Oppure con riguardo alla realizzazione delle opere a regola d'arte o meno.

Insomma, in questi, come in altri casi, il ricorso al magistrato ordinario per risolvere ogni eventuale diatriba è assai frequente e non è raro che la lite venga definita anche dopo molti anni.

Ad esempio, nella vicenda oggetto della recente del Tribunale di Salerno, appena culminata con la sentenza n. 5852 del 09 dicembre 2024, la questione riguardava dei lavori, relativi a molti anni addietro, per i quali l'impresa sosteneva di non essere stata pagata secondo contratto. Aveva, pertanto, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo a carico del condominio, al quale quest'ultimo aveva proposto opposizione.

Perciò, all'ufficio campano è spettato il compito di stabilire torti e ragioni nella vertenza non senza aver chiarito alcuni importanti aspetti in tema di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di legittimazione processuale dell'amministratore del condominio nel detto procedimento.

Non ci resta, perciò, che approfondire quanto accaduto in questa causa.

Opposizione a decreto ingiuntivo dell'appaltatore: a chi spetta l'onere probatorio?

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad esempio all'ingiunzione ottenuta da un appaltatore creditore del corrispettivo nei riguardi di un committente condominio, è introdotto dalla parte ingiunta, detta opponente, la quale cita in giudizio la controparte, definita opposta.

Ebbene, questa dinamica processuale non muta un aspetto molto importante: il creditore convenuto in causa resta pur sempre l'attore del procedimento da un punto di vista sostanziale. Ciò significa che sarà questi a dover provare il proprio diritto, ad esempio, sin lì azionato solo sulla base della fattura posta a sostegno dell'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria».

Insomma, così come avvenuto nel procedimento in commento, l'appaltatore creditore dovrà provare di aver eseguito la propria prestazione correttamente «Con riferimento al caso di specie, l'appaltatore, che ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo, avendo il committente sollevato l'eccezione d'inadempimento di cui al terzo comma dell'art. 1667 c.c., è onerato di provare il corretto adempimento della propria obbligazione e, quindi, di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 936 del 20/01/2010 e ordinanza n. 98 del 04/10/2019)».

Diversamente, l'opposizione del debitore, nel caso di specie del condominio committente, sarebbe, inevitabilmente, accolta.

Proprio, ciò che accaduto nella vicenda in esame, dove l'appaltatore, parte opposta nel procedimento, non ha fornito alcuna prova sulla legittimità della propria pretesa. Di converso, l'opponente condominio ha dimostrato che vi erano, ad esempio, dei lavori da completare che giustificavano il mancato pagamento per cui era sorta contestazione. Per queste ragioni, l'opposizione è stata accolta ed il decreto è stato revocato.

Decreto ingiuntivo dell'appaltatore: l'amministratore può fare opposizione senza autorizzazione?

Nel caso in esame, tra le eccezioni proposte dall'appaltatore nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, era sollevata quella relativa al difetto di legittimazione processuale dell'amministratore del condominio opponente.

Secondo, infatti, l'impresa, l'amministratore non avrebbe potuto proporre l'azione in questione di sua iniziativa, ma solo previo mandato specifico dell'assemblea.

Ebbene, sul tema, il Tribunale di Salerno, in piena adesione con la giurisprudenza di legittimità sull'argomento, ha invece concluso per la legittimità dell'operato dell'amministratore. In questo caso, infatti, rivestendo il condominio opponente il ruolo sostanziale del convenuto, l'amministratore del medesimo poteva proporre l'opposizione senza il consenso dell'assemblea.

Ciò in piena conformità con quanto disposto dall'art. 1131 cod. civ. «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto, l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c. (cfr. e plurimis Cass., sentenze n. 12622/2010 e n. 16260/2016)».

Perciò, anche sotto questo aspetto, la posizione difensiva assunta dall'opposto appaltatore è apparsa deficitaria e priva di riscontro meritevole di accoglimento.

Sentenza
Scarica Trib. Salerno 9 dicembre 2024 n. 5852
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