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Opere eseguite senza accettazione finale: vanno pagate?

L'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata.
Avv. Marco Borriello 
18 Lug, 2023

Durante l'esecuzione di un appalto, può sorgere l'esigenza di compiere altri lavori oltre a quelli concordati nel contratto. Se ciò dovesse accadere, la ditta, con il consenso del committente, provvederebbe in tale direzione. Al termine delle opere, previa accettazione del cliente, essa sarebbe pagata anche per questa prestazione.

A quanto pare, non è avvenuto ciò nella vicenda oggetto della recente sentenza n. 893 del 27 giugn. 2023 emessa dal Tribunale di Tivoli. In tale circostanza, infatti, non c'è stato alcun accordo tra il committente e l'impresa in merito a dei lavori compiuti in aggiunta e successivamente all'appalto sottoscritto. Inoltre, le opere de quo non sono state accettate dal cliente in nessun modo e forma.

Ne è scaturito, quindi, un procedimento al termine del quale l'ufficio laziale è stato chiamato a rispondere a questa domanda: in tema di appalto, le opere eseguite senza alcuna accettazione finale, vanno pagate?

Per capire come ha risposto il Tribunale è opportuno, però, approfondire il caso concreto.

Le opere eseguite senza accettazione vanno pagate? Fatto e decisione

In un condominio laziale, con un contratto di appalto del settembre del 2014, un'impresa si impegnava ad eseguire il rifacimento del terrazzo di copertura, dei pavimenti e dei frontalini dei balconi e dei terrazzi al piano terra. A quanto pare, però, i lavori non si limitavano a quelli concordati.

L'appaltatore, infatti, eseguiva altri interventi, ritenendoli necessari e, al termine degli stessi, chiedeva conto e ragione al committente condominio. Quest'ultimo, però, a parte per le opere dirette all'eliminazione delle infiltrazioni presenti in alcuni locali comuni, negava ogni addebito. La questione, perciò, si spostava in Tribunale.

In sede giudiziale, l'impresa ribadiva le proprie pretese chiedendo che il condominio venisse condannato al pagamento di circa 14.000 euro per le opere realizzate a suo favore. Il convenuto, invece, si difendeva confermando di non aver conferito alcun incarico ulteriore all'appaltatore, fatta eccezione per gli interventi sui locali condominiali e che le opere realizzate senza il suo consenso non erano state mai accettate, anche perché compiute non a regola d'arte.

Il Tribunale di Tivoli, esaurita l'istruttoria, ha accolto la domanda solo in relazione ad una fornitura di materiali risultante da una fattura non saldata e il cui importo era stato riconosciuto dal condominio. Null'altro è stato ottenuto dall'appaltatore.

Dagli atti del procedimento in esame, è emerso che le opere contestate non erano state commissionate e tanto meno autorizzate dall'assemblea. Il committente, inoltre, non aveva, certo, avallato questi lavori nemmeno successivamente.

Mancava, quindi, il presupposto principale per riconoscere il corrispettivo degli stessi ex art. 1665 cod. civ., cioè l'accettazione del committente "nei contratti di appalto, stante il principio della post numerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ. l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, a nulla rilevando che, prima di quel momento, l'appaltatore gli abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione (Cass. 03.10.2000, n. 13975)".

Per l'ufficio laziale è stato, quindi, impossibile dare ragione all'appaltatore.

L'appaltatore termina e rilascia le opere al committente: ha diritto al pagamento?

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Diritti di pagamento dell'appaltatore senza accettazione finale

Con la sentenza in esame, in tema di appalto, nel solco della giurisprudenza sull'argomento, il Tribunale di Tivoli conferma che senza accettazione delle opere compiute da parte del committente, l'appaltatore non ha diritto al corrispondente corrispettivo.

Non è, quindi, sufficiente eseguire i lavori commissionati e metterli a disposizione della controparte. Tale circostanza non può coincidere con l'accettazione di cui all'art. 1665 cod. civ. "non può assegnarsi valore di accettazione al mero rilascio delle opere nella naturale disponibilità del condominio".

E ancora "in materia di appalto, se la consegna dell'opera costituisce un fatto meramente materiale - comunque attuantesi mediante la traditio e la ricezione della cosa da parte del committente e, quindi, implicante pur sempre una consapevole ed attiva partecipazione di entrambi i contraenti, non riscontrabile nella semplice dismissione dell'opus da parte dell'appaltatore a lavori ultimati - l'accettazione rappresenta, invece, un atto di volontà vero e proprio con il quale il committente dichiara di accogliere la prestazione e che, appunto per questo, produce effetti giuridici ben più importanti della mera ricezione (Cass. 03.02.1993, n. 1317)".

Nel caso di specie, l'impresa aveva, semplicemente, comunicato al condominio un riepilogo dei lavori fino lì eseguiti, ma non aveva provato di averlo invitato alla verifica degli stessi. In assenza, perciò, di un accordo sulle opere de quo e della loro accettazione, il rigetto della domanda è stato inevitabile.

Sentenza
Scarica Trib. Tivoli 27 giugno 2023 n. 839
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