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Omessa convocazione e responsabilità dell'amministratore

Omessa convocazione dell'assemblea condominiale: il Tribunale chiarisce che la responsabilità non ricade sull'amministratore, bensì sull'assemblea per la verifica della regolarità della convocazione.
Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 
5 Ott, 2021

L'amministratore di condominio non è responsabile per l'irregolare convocazione dei condomini all'assemblea.

È compito di quest'ultima, infatti, verificare che i condomini siano stati convocati. Lo ha affermato il Tribunale di Modena con la sentenza n. 732 del 5 maggio 2021, che ha rigettato la domanda di risarcimento danni del Condominio contro l'ex amministratore.

Omessa convocazione, nessuna responsabilità dell'amministratore: la vicenda

Un Condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per aver determinato con il proprio comportamento negligente - consistito nella irregolare comunicazione ad alcuni condòmini della convocazione per l'assemblea condominiale - l'annullamento della delibera con conseguente condanna del Condominio in sede giudiziale.

Si trattava, in sostanza, di un'azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale rispetto all'obbligo dell'amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza imposta dall'art. 1710 c.c. e dall'art. 1176 c.c.

In particolare, l'amministratore aveva inviato ad alcuni condòmini la convocazione all'assemblea ad un indirizzo errato sicché questi, quando ne avevano avuto notizia da una e-mail, impugnavano la delibera in giudizio per sentirne dichiarare l'annullabilità essendo sussistente un vizio inerente la convocazione.

In tale giudizio di impugnazione della delibera, pur essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, medio tempore, di una nuova delibera sostitutiva di quella impugnata, veniva comunque riconosciuta la sussistenza di un vizio inerente l'irregolare comunicazione ai condomini della convocazione assembleare con la conseguenza che il Condominio veniva condannato a rifondere le spese legali sopportando esborsi per più di 6.000,00 euro.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria

Per tale motivo, il Condominio a sua volta agiva nei confronti dell'ex amministratore ritenendolo unico responsabile dell'annullamento della delibera e della conseguente condanna al pagamento delle spese legali sull'assunto che l'errore di convocazione, costituente vizio della delibera, fosse unicamente ed esclusivamente imputabile all'amministratore che per legge ha il compito di procedere alle convocazioni.

L'amministratore, dal canto suo, preliminarmente chiamava in causa, in manleva, la propria compagnia assicurativa, nonché, nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa avversaria, affermando di aver agito conformemente alle istruzioni ricevute avendo effettuato la convocazione tramite consegna presso l'ufficio del condòmino, marito dell'altra condòmina ricorrente.

Il Tribunale di Modena rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal Condominio nei confronti dell'ex amministratore non ritenendolo responsabile della irregolare convocazione ex art. 66 disp. att. c.c., in particolare ritenendo non sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore ed il danno subito dal Condominio (consistente negli esborsi sopportati a titolo di spese legali per la causa di annullamento della delibera viziata).

Omessa convocazione, nessuna responsabilità dell'amministratore: la decisione

Per il Tribunale di Modena, sulla base del principio formulato dalla Corte di Cassazione, con ord. N. 29878/2019, l'amministratore di condominio non può essere chiamato a rispondere del risarcimento dei danni consistenti nelle spese processuali liquidate in favore del condòmino che ha vittoriosamente impugnato le delibere assembleari per non essere stato convocato, essendo compito dell'assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione.

La ratio della decisione del Tribunale di Modena sta nel fatto che se è vero che è l'amministratore a dover procedere alla convocazione dell'assemblea (ex articolo 66 disp. att. c.c.), è pur vero che è compito dell'assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione.

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Il Tribunale giunge a tale conclusione riprendendo alcune pronunce giurisprudenziali secondo cui "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini (gli aventi diritto, dopo la riformulazione intervenuta con la l. 220/2012) sono stati invitati alla riunione (sono stati regolarmente convocati), essendo la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione", in virtù dell'art. 1136 c.c., comma 6, nella formulazione applicabile ratione temporis (Cass. n. 1980/95, Cass. n.4648/81).

È perciò compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, "controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge" (cfr. Cass. n. 5014/1999).

In definitiva, va esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell'ex amministratore (consistente nella irregolare convocazione di alcuni condòmini) e il danno subito dal Condominio (consistente nel pagamento delle spese di causa dovute per la soccombenza nel giudizio di impugnazione della delibera, annullata per vizio di convocazione in assemblea).

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