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Occupare una casa per stato di necessità non è reato

L'assoluzione dall'accusa di invasione di edificio scatta perché si configura lo stato di necessità per l'attualità del rischio di un grave danno all'integrità della persona.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
28 Ago, 2019

La vicenda. Tizia era stata citata a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 633. 639 bis c.p. e del reato di cui agli arti. 61 n.2 e 635 comma 2 c.p.

La stessa imputata riferiva di aver occupato il predetto appartamento dopo aver ricevuto uno sfratto esecutivo. Ha precisato che al momento del suo accesso, l'appartamento era libero e la porta aperta.

Quanto alle motivazioni di tale gesto ha riferito che al momento dei fatti era in preda al panico, che già all'epoca era seguita dal Cps e che doveva proteggere i propri figli che non stavano bene.

La documentazione prodotta dalla difesa confermava la condizione di estremo disagio in cui si trovava l'imputata al momento dei fatti di cui la medesima riferiva, fornendo elementi ulteriori che portarono a ritenere che tale situazione integrasse la causa di giustificazione prevista dall'art. 54 c.p.

Dalla richiamata documentazione emergeva infatti che l'imputata, con a carico due figli, all'epoca dei fatti di anni 8 e 20 (quest'ultimo disoccupato), dopo aver lavorato per un periodo come colf per 6 ore settimanali e aver abitato in un appartamento sito nello stabile di cui all'imputazione, regolarmente affittato, era rimasta priva di occupazione e non era stata più in grado di pagare i canoni di locazione, con conseguente sfratto per morosità.

Dalla medesima documentazione risultava inoltre che la donna era in cura presso il Dipartimento di Salute mentale a causa di un Disturbo Ansioso Depressivo aggravato da disturbo di personalità con tratti borderline (certificalo in atti) - diagnosticato già all'epoca dell'atto contestato.

Inoltre, anche i figli erano affetti da altre patologie (asma, epatite B, Sindrome di Beckwith-Wiedemann).

Il ragionamento del giudice. Preliminarmente, il giudice adito ha osservato che lo stato di necessità di cui al menzionalo art. 54 c.p. sussiste allorché l'agente sia stato costretto a commettere il fatto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causalo né altrimenti evitabile e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Nel caso di specie, secondo il giudice, l'attualità del rischio di un danno grave all'integrità della persona era rappresentata dal pericolo per la propria incolumità al quale i figli risultavano esposti trovandosi in assenza di dimora nelle sopra descritte condizioni di salute, stante la gravità delle patologie dalle quali i suddetti risultavano affetti.

In proposito, è condivisibile la giurisprudenza secondo la quale "in tema di stato di necessità, sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 54 c.p., nei confronti di chi ammalato gravemente, privo di casa e di risorse economiche occupi, nella stagione invernale, un appartamento disabitato per salvare sé stessa e i figli da un grave danno alla salute" (Cass. pen. Sez. 2. Sentenza n. 7756 del 07 04 1972.).

Sgombero di occupazione abusiva, attenzione ai minori

In conclusione, il fatto è stato considerato non punibile in quanto commesso in presenza dì una causa di giustificazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

OCCUPAZIONE IMMOBILE

RIFERIMENTI NORMATIVI

54 C.P.

PROBLEMA

Una donna perde il lavoro e l'alloggio nel fabbricato poiché non può più pagare l'affitto. Con i figli malati, decide dunque di entrare in un altro appartamento dello stesso stabile.

LA SOLUZIONE

Secondo il Tribunale, lo stato di necessità di cui al menzionalo art- 54 c.p. sussiste allorché l'agente sia stato costretto a commettere il fatto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causalo né altrimenti evitabile e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

LA MASSIMA

Deve essere assolta la mamma sfrattata che occupa la casa popolare perché il figlio è malato. In tale situazione il fatto non costituisce reato in quanto sussiste lo stato di necessità per l'attualità del rischio di un danno grave all'integrità della persona, in quanto i figli minori risultava affetti da malattie. Tribunale di Milano, Sezione X Penale, 10 gennaio 2019 n. 13466

La mancata restituzione del canone al comproprietario dell'immobile non costituisce appropriazione indebita

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