La vicenda. La Corte di Appello confermata la sentenza di primo grado con la quale Tizio e Caia erano stati dichiarati colpevoli in concorso tra loro del reato di invasione di edificio (artt. 110, 633, 639-bis, cod. pen.) per avere arbitrariamente invaso al fine di occuparlo un appartamento (ex residence delle FF.SS.) di proprietà del Comune e condannati a pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale pronuncia, gli imputati hanno proposto ricorso in cassazione evidenziando che nel caso in esame doveva ritenersi sussistente la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. avendo gli imputati posto in essere l'occupazione dell'immobile in presenza di una temporanea e contingente esigenza abitativa, stante lo stato di gravidanza di Caia e la situazione di indigenza del nucleo familiare, attesa l'invalidità al 100% di Tizio tale da impedirgli di svolgere attività lavorativa.
Stato di necessità. Il primo comma dell'art. 54 c.p. prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Dunque, lo stato di necessità come scriminante si basa sul principio del bilanciamento degli interessi, in cui uno di essi viene considerato prevalente rispetto agli altri e perciò la condotta, qualora integri tutti i requisiti richiesti dalla norma, non sarà punibile.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Preliminarmente, i giudici hanno osservato che nella vicenda non era in discussione il fatto materiale dell'occupazione degli imputati dell'appartamento di proprietà del Comune; quel che più rileva, nel procedimento, riguardava lo stato di necessità.
Difatti, la Corte di appello aveva preso in considerazione le argomentazioni difensive (in questa sede riproposte) circa lo stato di necessità addotto dagli imputati e, con motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, aveva escluso la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p. evidenziando, con una valutazione in fatto non suscettibile di revisione in sede di legittimità, l'inesistenza di una assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.
Per meglio dire, secondo gli ermellini, l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Cass. pen. sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015); ed ancora, in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen. sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015.
Fattispecie in cui la Corte aveva escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e aveva, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | OCCUPAZIONE ABUSIVA - STATO DI NECESSITÀ |
RIFERIMENTI NORMATIVI | ART. 54 C.P. |
PROBLEMA | Tizio e Caia erano stati dichiarati colpevoli in concorso tra loro del reato di invasione di edificio per avere arbitrariamente invaso al fine di occuparlo un appartamento di proprietà del Comune. |
LA SOLUZIONE | Secondo la Cassazione, l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia. |
LA MASSIMA | Non sussiste la scriminante dello stato di necessità pur avendo gli imputati posto in essere l'occupazione dell'immobile in presenza di una temporanea e contingente esigenza abitativa, stante lo stato di gravidanza di una donna e la situazione di indigenza del nucleo familiare attesa l'invalidità del padre della donna tale da impedirgli di svolgere attività lavorativa. Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2019, n. 25225 |