Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La distanza di almeno un metro dal confine per le tubazioni idriche in condominio è obbligatoria salvo impianti indispensabili

Distanze legali per tubazioni idriche in condominio: come rispettare l'art. 889 c.c. e prevenire controversie tra vicini con soluzioni adeguate e conformi alle normative vigenti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
26 Giu, 2025

L'articolo 889 c.c. stabilisce che chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette: in altre parole la distanza di almeno due metri non va misurata semplicemente dalla parte esterna dell'opera (come ad esempio il bordo esterno di una cisterna), ma dal punto più vicino del suo perimetro interno rispetto al confine. La stessa norma prevede poi che per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. Tale disposizione può trovare applicazione anche in ambito condominiale.

Un esempio pratico interessante è rappresentato da una vicenda recentemente esaminata dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 17/06/2025 n. 16349).

Vicenda e decisione

Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2005, una condomina ha convenuto in giudizio il vicino dinanzi al Tribunale, chiedendo la rimozione, per violazione delle distanze legali, delle tubazioni di scarico e di acque bianche installate dal convenuto sulla parete del proprio appartamento e destinate a un locale lavanderia, nonché il risarcimento dei danni subiti.

Il convenuto ha chiesto che fosse condannato al risarcimento dei danni il condominio; quest'ultimo però ha contestato la richiesta, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromesso dal giudizio.

Sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda dell'attrice, condannando il convenuto alla rimozione del tubo installato sulla parete dell'appartamento e diretto al locale lavanderia, oltre al risarcimento del danno. La domanda contro il condominio è stata respinta.

La Corte d'Appello ha confermando nel merito la decisione del Tribunale. Secondo i giudici di secondo grado, il tubo era posizionato a circa 45 cm dal confine, in violazione della distanza minima di un metro prevista dall'art. 889 c.c. La Corte d'Appello ha rilevato che non sussistevano i presupposti per alcuna deroga, in quanto l'intervento eseguito dal condomino era frutto di scelte discrezionali e non dettato da esigenze oggettive: non risultava infatti che la lavatrice non potesse essere collocata all'interno dell'appartamento.

Il soccombente ricorre in cassazione escludendo la violazione dell'art. 889 c.c., poiché il punto di partenza della tubazione aggiuntiva coincideva con il contatore divisionale condominiale, incassato nel muro del fabbricato, installato dall'originario proprietario a circa 45 cm dal confine.

Inoltre, contesta la carenza di motivazione della sentenza d'appello su un punto decisivo: il giudice di primo grado non avrebbe accertato la concreta pericolosità della tubazione aggiuntiva.

Infine il ricorrente evidenzia che la conduttura, destinata ad alimentare una lavatrice e un lavatoio, è funzionale a mantenere l'abitabilità e la fruibilità originarie dell'appartamento, senza arrecare alcun pregiudizio ai diritti degli altri condomini.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha dato torto al ricorrente. I giudici supremi hanno notato che la Corte d'Appello, esprimendo una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha escluso che l'installazione della tubazione a distanza inferiore a quella legale potesse essere giustificata da vincoli strutturali dell'edificio.

I giudici supremi evidenziano come non fosse affatto impossibile per il convenuto, collocare la lavanderia e la lavatrice all'interno del proprio appartamento, utilizzando l'impianto idrico già esistente, anziché sistemarle sul terrazzo (o, come precisato nel ricorso, sul balcone).

Tale soluzione, a giudizio della Cassazione, gli avrebbe comunque consentito un pieno e regolare utilizzo dell'abitazione, senza violare le distanze legali, né ledere i diritti degli altri condòmini.

Avv. anna nicola Distanza dei tubi dal confine

Riflessioni conclusive

La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889 c.c., secondo comma, per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione "ex ante", una presunzione "iuris et de iure" di pericolosità (Trib. Taranto 4 aprile 2025, n. 811). La ratio di tale previsione è rintracciabile nella intrinseca pericolosità delle opere anzidette (Cass. civ., Sez. II, 24/05/2019, n. 14273).

Si tenga conto però che la disposizione dell'art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene (Cass. civ., Sez. II, 28/06/2019, n. 17549).

Nel caso esaminato l'istallazione, da parte del convenuto, della tubazione ad una distanza illegale non è risultata "una scelta obbligata", atteso che non era affatto impossibile per il condomino soccombente collocare la lavanderia e la lavatrice anziché sul terrazzo (o, come puntualizza il ricorrente, sul "balcone"), all'interno del proprio appartamento, avvalendosi del preesistente impianto idrico.

In ogni caso è stato ritenuto inappropriato il richiamo all'art. 1062 c.c., poiché la servitù per destinazione del padre di famiglia non era configurabile: lavanderia e tubo erano stati installati successivamente e non dal proprietario originario dell'edificio.

Allegato
Scarica Cass. 17 giugno 2025 n. 16349
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento