Se l'inferriata è regolare non ne può essere chiesta la rimozione. Fatto e decisione
Il Tribunale di Catania (sentenza n. 121 in data 8 gennaio 2025) ha dichiarato la nullità della delibera assembleare impugnata da un condomino, al quale era stato ordinato di rimuovere, a proprie spese, una inferriata installata a protezione del proprio portone d'ingresso.
Accertata la regolarità dell'intervento sotto ogni profilo, tecnico e legislativo, al giudice non è rimasto che accogliere la domanda attrice. L'inferriata, infatti, non aveva occupato porzioni comuni; era finalizzata a prevenire il rischio di intrusioni di estranei; non determinava pregiudizio alla sicurezza e staticità dell'edificio e non costituiva lesione al decoro architettonico.
Interventi sulla proprietà esclusiva e suoi limiti
Per la fattispecie in esame la norma di riferimento è l'art. 1122 c.c. ("opere su parti di proprietà comune o uso individuale") in base al quale il condomino è titolare di un diritto di effettuare tali interventi, cui corrisponde il dovere di non determinare "pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio". Il tutto previo l'obbligo di darne notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
La questione non può che essere trattata in concreto, poiché solo l'accertamento sul caso specifico consente di trarre gli elementi utili per stabilire se la delibera sia o meno nulla.
Nel quadro assume rilevanza preliminare il contenuto del regolamento di condominio contrattuale, che può comprimere i diritti esclusivi dei singoli condomini, così come non si deve perdere di vista la differenza tra delibere annullabili e nulle.
Le prime, che rappresentano la regola generale, si riferiscono alle violazioni di vizi formali che inficiano la delibera, le seconde, invece, rappresentano una categoria residuale rispetto e tra i motivi che possono portare ad una dichiarazione di inefficacia assoluta è previsto anche quello relativo all'impossibilità dell'assemblea di prendere decisioni "che incidono sui diritti individuali sulle cose comuni o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini" (Cass. SS.UU., 14 aprile 2021, n. 9839; Cass. SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4806).
Alcuni spunti tratti dalla giurisprudenza
Proprio con riferimento all'art. 1122 c.c. l'installazione di inferriate a porte/finestre rappresenta un caso molto comune, considerato che il fine ultimo dell'intervento è quello di salvaguardare persone e cose dall'intrusione, nella proprietà privata, di soggetti estranei, soprattutto in un momento in cui gli atti delittuosi aumentano in misura esponenziale.
La problematica ha generato, nel tempo, plurime decisioni giurisprudenziali che hanno determinato un quadro variegato, dal quale possiamo trarre alcune indicazioni.
Innanzi tutto, è pacifica la legittimità dell'intervento se questo si inserisce nella facciata dell'edificio senza cagionare un mutamento delle linee architettoniche ed estetiche dell'edificio, ovvero un pregiudizio economicamente valutabile.
È stato, peraltro, ammesso un eventuale danno se ad esso si accompagni un'utilità che compensi l'alterazione architettonica, individuabile nell'interesse alla tutela della sicurezza personale di chi abbia effettuato l'intervento (App. Milano 14 aprile 1989; Trib. Rimini 25 maggio 1995).
La relativa valutazione è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di valutazione (Cass. 11 settembre 2020, n. 18928).
In questo contesto può assumere rilevanza un confronto con analoghe inferriate già presenti sulla facciata? Sicuramente sì se tali strutture presentano forme e disegni tra loro uguali, talchè le nuove grate si presentino dissimili e del tutto avulse dal contesto esistente al punto da rappresentare un elemento di disturbo estetico (Trib. Milano 16 gennaio 2024, n. 580).
Ribadito, inoltre, che la questione non può essere trattata secondo criteri di giudizio generali, è stata fatta (Trib. Monza 8 novembre 2018, n. 2761) una differenza tra grate installate alle finestre a filo del muro perimetrale e all'interno dell'imbotto del relativo vano ed inferriate poste a chiusura di un balcone.
Entrambe hanno la stessa funzione ma, mentre le prime possono non incidere sul decoro architettonico non altrettanto può dirsi delle seconde che vanno a costituire una sorta di gabbia esterna.
Si è detto, infine, che il regolamento di condominio di natura contrattuale, tanto predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettato con i singoli atti di acquisto, quanto approvato in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i partecipanti, assumendo carattere convenzionale può derogare ed integrare i principi legali che disciplinano il condominio.
Nella specie, quindi, l'atto potrà contenere una definizione più rigorosa del concetto di "decoro architettonico" che, in realtà, in tutte le norme di riferimento non ha trovato alcuna collocazione.
Queste, infatti, si limitano a richiamare il decoro ovvero l'aspetto estetico dell'edificio come bene da tutelare ma non ne hanno mai dato una definizione che, invece, è stata creata dalla giurisprudenza.
Nell'atto regolamentare potranno essere previsti divieti specifici a tutela dell'aspetto estetico dell'edificio, il cui contenuto è il più ampio possibile, tanto è vero che gli interventi che ne formano oggetto si possono risolvere anche in opere estremamente semplici.
Quello che conta è che tali clausole siano specifiche o comunque non equivoche. Ed a questo proposito è stato ritenuto (Trib. Udine 24 febbraio 2016, n. 252) che il divieto di non installare su terrazze e terrazzini "chiusure in qualsivoglia materiale" ha un ampio significato non potendosi riferire solo a verande e simili, ma riguardando qualsiasi forma di chiusura proprio in considerazione del significato di tale termine: "…occlusione, sbarramento, ostruzione, blocco [n.d.a. "e, quindi"] anche le grate e le inferriate che come tali hanno proprio lo scopo di impedire, bloccare, ostruire l'ingresso ed il passaggio di persone o cose", tanto più se tali opere siano idonee e necessarie per prevenire furti nella propria abitazione.
E. d a questo proposito è stato ritenuto (Trib. Udine 24 febbraio 2016, n. 252) che il divieto di non installare su terrazze e terrazzini "chiusure in qualsivoglia materiale" ha un ampio significato non potendosi riferire solo a verande e simili, ma riguardando qualsiasi forma di chiusura proprio in considerazione del significato di tale termine: "…occlusione, sbarramento, ostruzione, blocco [n.d.a. "e, quindi"] anche le grate e le inferriate che come tali hanno proprio lo scopo di impedire, bloccare, ostruire l'ingresso ed il passaggio di persone o cose", tanto più se tali opere siano idonee e necessarie per prevenire furti nella propria abitazione.