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Notifica effettuata al portiere condominiale: indicazioni utili

La notifica al portiere di un atto giudiziario destinato a uno dei condòmini è sempre possibile ma con delle differenze.
Avv. Mariano Acquaviva 
25 Giu, 2025

In assenza degli altri soggetti indicati nella norma, l'art. 139, comma quarto, c.p.c., autorizza espressamente l'ufficiale giudiziario a eseguire le notifiche al portiere dello stabile, affermando che «Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».

A seguito della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) non è più richiesta, per il perfezionamento della notifica, la firma del portiere o del vicino del destinatario.

Ciò premesso, la norma appena enunciata trova larga applicazione - per ovvi motivi - in ambito condominiale, laddove sia istituito un servizio di portierato.

La disposizione in commento si apprezza in particolar modo per superare i rapporti contrattuali del portiere con la compagine, nel senso che la notifica deve ritenersi validamente eseguita anche nell'ipotesi in cui il servizio di portierato non comprenda la ricezione degli atti per conto dei condòmini.

È risaputo, infatti, che l'istituzione del servizio di portierato non comporti automaticamente il trasferimento al custode condominiale della facoltà di ricevere i plichi per conto dei proprietari, i quali quindi possono tranquillamente preferire riceverli di persona.

Orbene, se la notifica è effettuata al portiere, l'ufficiale giudiziario deve notiziare il destinatario inviandogli una lettera raccomandata presso l'indirizzo di residenza.

In tal caso, secondo il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non al momento del completamento delle formalità poste in essere dal medesimo addetto all'Unep.

Orbene, l'invio della raccomandata informativa al destinatario non è obbligatorio nell'ipotesi in cui il portiere abbia accettato la notifica non in qualità di custode del condominio bensì di delegato al ritiro degli atti: in questa circostanza, infatti, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c., a tenore del quale «Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace».

Secondo la granitica giurisprudenza (Cass., 20 ottobre 2017, n. 24933; Cass., 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass., 24 novembre 2005, n. 24798; Cass., 27 ottobre, n. 14191), nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.

Dette pronunce si richiamano a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza 25 giugno 1999, n. 6602, la quale in parte motiva chiarisce come in capo al portiere dello stabile possano sommarsi alle ordinarie mansioni proprie del ruolo, che lo legittimano a ricevere gli atti indirizzati ai condòmini, anche incarichi particolari di ricezione atti conferitigli da taluno di essi che, ove dichiarati in via esclusiva all'atto della notifica, si sovrappongono in senso assorbente al ruolo di portiere.

Perché ciò accada è tuttavia necessario che la concomitante qualifica di portiere non sia indicata nell'atto, essendo preclusa in tal caso la cennata sovrapposizione di ruoli, ben potendo la ricezione degli atti trovare spiegazione nella qualità di portiere (così anche Trib. Palermo, 15 giugno 2025, n. 2633).

In sintesi, la giurisprudenza afferma che la notifica al portiere è sempre possibile, distinguendo però tra due circostanze:

  • se accetta l'atto in veste di portiere dello stabile, si applica la norma che impone all'ufficiale giudiziario di notiziare il destinatario con raccomandata (art. 139, quarto comma, c.p.c.), pena la nullità della notifica (Trib.

    Palermo, 15 giugno 2025, n. 2633, sopra citato);

  • se invece accetta l'atto qualificandosi come incaricato al ritiro del singolo condomino, la notifica è valida senza che occorra inviare la raccomandata informativa anche al destinatario (art. 139, secondo comma, c.p.c.).

La contestuale menzione della qualifica di portiere dello stabile di residenza del destinatario esclude che possa trovare applicazione la presunzione iuris tantum di affidamento a costui di uno specifico incarico di ricezione degli atti, ulteriore ed esulante dalle ordinarie mansioni di portiere, con conseguente applicazione dell'ulteriore adempimento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di invio della raccomandata al destinatario (art. 139, quarto comma, c.p.c.).

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