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Non si può chiedere la rimozione dell'opera abusiva

Il giudice civile non può ordinare la demolizione per mancanza di autorizzazioni edilizie. La rimozione è legittima solo se il manufatto occupa parti comuni.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 567 del 4 maggio 2023, ha ribadito il principio secondo cui il giudice civile non può ordinare la rimozione dell'opera abusiva, trattandosi di illecito che solo il giudice amministrativo può sanzionare, riguardando i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Rimozione opere abusive: fatto e decisione

Il fatto si inserisce all'interno della realtà costituita dal cosiddetto "condominio minimo". Il proprietario del piano seminterrato lamentava la costruzione, da parte dell'altro condomino, di una tettoia metallica e di una scala a chiocciola che, a suo dire, oltre che essere prive di qualsiasi titolo abilitativo, alteravano in modo significativo l'estetica dell'edificio, ledendo inoltre il libero, pacifico ed integrale godimento, da parte dell'attore, dei beni comuni.

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo il difetto di legittimazione processuale della parte attrice in relazione alla domanda di demolizione dei manufatti, in quanto quest'ultima sarebbe una prerogativa della pubblica amministrazione; contestava altresì la sussistenza di qualsivoglia limitazione delle facoltà di godimento dei beni comuni.

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondata l'eccezione della convenuta: la mancanza o l'inidoneità del titolo abilitativo per l'edificazione di un'opera è questione di tipo pubblicistico che può essere affrontata solamente dal giudice amministrativo, unico legittimato a sanzione il responsabile con l'eventuale ordine di demolizione e riduzione in pristino.

Pertanto, parte attrice non può ottenere la demolizione dei beni a servizio della proprietà della convenuta soltanto perché non in regola con la normativa urbanistica.

L'attore ha tuttavia chiesto la rimozione dei beni della controparte invocando anche la disciplina di cui all'art. 1102 cod. civ., secondo cui «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

Orbene, applicando consolidati principi giurisprudenziali, per ottenere la rimozione dei beni di parte convenuta occorre che dall'attività istruttoria emerga il potenziale uso che l'attore potrebbe fare in relazione agli spazi comuni occupati onde verificare se l'uso più intenso operato dalla convenuta impedisca quello potenziale dell'attore.

Nel caso di specie:

  • in relazione alla tettoia, il ctu specificava che il bene e "la relativa struttura di sostegno appoggiano in parte sul balcone di proprietà della convenuta, in parte sul muro perimetrale dell'edificio";
  • la scala a chiocciola insisteva sul cortile e sul muro perimetrale, entrambi comuni.

Secondo il Tribunale di Pavia, parte attrice, per ottenere la rimozione per violazione dell'art. 1102 cod. civ., avrebbe dovuto provare l'uso più intenso che egli avrebbe potuto fare delle aree occupate, ovvero che un pari uso da parte sua risultasse impedito.

Decoro architettonico, quando una scala a chiocciola può migliorarlo

Per tali ragioni, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la rimozione dei manufatti attribuiti a parte convenuta è stata rigettata.

Rimozione opere abusive: considerazioni conclusive

Il Tribunale di Pavia ha fatto corretto impiego dei consolidati principi giurisprudenziali.

Per quanto concerne la legittimità a chiedere la rimozione di un'opera abusiva, l'ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale opera ai fini della repressione dell'illecito e, quindi, esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra proprietario-responsabile dell'abuso, da un lato, e amministrazione deputata al controllo del territorio, dall'altro, mentre non attribuisce al comproprietario dell'immobile un credito al ripristino del bene nei confronti di altro comproprietario (ex multis, Cass., sent. n. 18823 del 31/10/2012).

Per ciò che riguarda, invece, la rimozione per contrasto con l'art. 1102 cod. civ., secondo la Suprema Corte, quando sia prevedibile che gli altri compartecipi non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa da un condomino deve ritenersi legittima, atteso che il limite al godimento di un condomino si riscontra soltanto se sia ragionevole prevedere che altri comproprietari vogliano accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass., sent. n. 8808 del 30/05/2003).

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 4 maggio 2023 n. 567
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