Secondo l'articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Prima di esaminare questa figura di reato bisogna considerare che, a seguito di una storica sentenza della Cassazione, l'ambito di applicabilità dell'art. 612-bis c.p. è stato esteso al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto.
In tale innovativa pronuncia la Corte di cassazione ha statuito che non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).
In ogni caso la condotta consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima. Le condotte di minaccia o molestie reiterate devono essere poste in essere "in modo da" - alternativamente - a) "cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura", ovvero b) "ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva", ovvero, ancora, c) "costringere [la vittima] ad alterare le proprie abitudini di vita".
La fattispecie in esame costituisce, quindi, un reato ad eventi alternativi, in quanto la realizzazione di uno solo dei tre effetti integra il reato.
Una recente decisione della Cassazione si è occupata di una vicenda relativa ad un condomino che ha continuato a vessare i vicini anche durante il dibattimento di primo grado (Cass. pen. 3 marzo 2022 n. 7768).
Stalking condominiale e prescrizione del reato: la vicenda
A seguito di liti condominiali un condomino ripetutamente molestava, minacciava, aggrediva verbalmente e fisicamente i vicini (tentando anche un investimento con l'auto), procurando loro un grave e perdurante stato di ansia e di timore per la propria incolumità ed una significativa alterazione delle proprie abitudini di vita. Del resto è emerso pure che il condomino si aggirava sovente nelle aree condominiali brandendo una mazza da baseball, attestata da una fotografia prodotta in atti. Il Tribunale condannava lo stalker alla pena di un anno di reclusione, oltre al risarcimento del danno alle vittime - parti civili costituite del reato di atti persecutori. La Corte di Appello confermava la condanna.
Tali decisioni si fondavano su un'adeguata e precisa verifica della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, in relazione alle quali sono emersi anche riscontri per alcuni specifici episodi della campagna persecutoria subita, costituiti anzitutto dalle testimonianze ulteriori, diverse da quelle dei due vicini di casa al centro dello stalking e provenienti da soggetti i quali hanno direttamente assistito alle condotte vessatorie.
In ogni caso nel corso del giudizio di primo grado, sulla base di quanto dichiarato dalle vittime (udienza del 14 giugno 2016), emergevano ulteriori condotte minacciose e persecutorie commesse durante il dibattimento (contestate allo stalker dal Pubblico Ministero).
Tali dichiarazioni, oltre a spostare l'epoca del reato rafforzava nel giudice il convincimento del perdurare delle condotte di stalking nei confronti delle vittime.
Secondo lo stalker - che ricorreva in cassazione - il reato era prescritto in quanto l'ultima condotta rilevante persecutoria si era cristallizzata alla data del 1 luglio 2012.
Stalking condominiale e prescrizione del reato: la decisione
La Cassazione ha dato torto allo stalker con mazza da baseball. Secondo i giudici supremi qualora sia provato che la condotta persecutoria sia proseguita anche successivamente all'esercizio dell'azione penale, attuando, così, l'autore della condotta, una "campagna" criminale prolungata nei confronti della vittima del reato, il momento utile per stabilire se il reato è prescritto coincide con l'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza di primo grado.
Ciò perché, in un caso come quello esaminato, in cui evidentemente il colpevole continua con gli atti persecutori non si può affermare che le vessazioni siano manifestazioni di una nuova e diversa "campagna persecutoria" contro le vittime, bensì piuttosto costituiscono la prosecuzione del reato già contestato.
Il reato, pertanto, se a contestazione "aperta" e in atto, ingloba in sé gli ulteriori frammenti di condotta che contribuiscono alla sua definitiva consumazione nelle forme finali, frutto della reiterazione criminosa.