In linea generale il proprietario di un edificio ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica).
Tuttavia è possibile che l'acquirente di un immobile (che non intenda mantenere una linea fissa) non ritenga legittima la collocazione dei cavi nella facciata del suo immobile per una fornitura richiesta dal venditore.
In tal caso è importante stabilire se il nuovo acquirente possa pretendere la rimozione dei cavi telefonici o debba invece "sopportare" la presenza delle condutture telefoniche.
La questione è stata affrontata in una recente decisione della Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 582 del 29/06/2023).
Proprietario di un edificio e passaggio delle condutture telefoniche. Fatto e decisione
L'acquirente di un immobile citava in giudizio un'importante società di telefonia lamentando l'abusivo posizionamento sulla facciata di cavi telefonici.
L'attore evidenziava che tale illegittimo comportamento aveva arrecato danni, conseguenti sia all'assoggettamento del fabbricato a servitù, sia alla rovina del prospetto, sia all'impossibilità di eseguire regolare manutenzione; di conseguenza chiedeva la condanna della convenuta all'eliminazione dei cavi e delle strutture ed al risarcimento dei danni.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i cavi e la centralina erano stati apposti a seguito di richiesta di utenza telefonica al servizio dell'immobile in questione dal precedente proprietario, con conseguente legittimità della collocazione; del resto nelle condizioni contrattuali era stabilito che per ottenere l'utenza in questione il cliente era costretto gratuitamente a consentire l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete ed alla tutela del suo funzionamento.
Il Tribunale condannava la società convenuta alla rimozione e riduzione in pristino delle opere realizzate sui prospetti dell'edificio di proprietà dell'attore; la stessa società veniva pure condannata al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno provocato dal taglio della facciata nella parte bassa, nonché al pagamento di un'indennità di servitù per decremento del valore del fabbricato.
La soccombente si rivolgeva alla Corte di Appello lamentando l'erroneità della sentenza per avere il primo decidente ritenuto illegittima la collocazione di cavi senza tenere conto degli accertamenti della CTU, da cui emergeva che essi erano posti a servizio dell'utenza dell'attore.
Sulla base di tale tesi riteneva illegittima la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento dell'indennità. Anche la Corte di Appello però ha dato ragione al proprietario dell'immobile.
Come hanno sottolineato i giudici di secondo grado le condutture telefoniche poste in orizzontale lungo tutto il prospetto sud dell'edificio servivano non solo l'utenza dell'attore, ma anche "altre utenze".
La circostanza che l'impianto fosse posto non solo al servizio dell'immobile dell'attore ma anche di altri immobili, rendeva indispensabile il consenso del proprietario attore o, in mancanza, il ricorso alle procedure previste dalla legge (entrambi mancanti).
In ogni caso la Corte ha ritenuto condivisibile la condanna della società di telefonia al risarcimento dei danni in conseguenza della limitazione del completo uso e del deturpamento dei prospetti dell'edificio.
Obblighi del proprietario riguardo al passaggio delle condutture telefoniche
Bisogna ricordare che l'articolo 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259) prevede che i cavi telefonici senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario (che non può opporsi e non viene neppure indennizzato), sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia ai lati di edifici in cui non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto (in caso contrario limiterebbero il godimento del paesaggio con deprezzamento dell'immobile).
Il proprietario è tenuto pure a sopportare il passaggio nell'immobile del personale della compagnia telefonica che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione delle reti di comunicazione elettronica.
La norma sopra detta quindi impone sia il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. civ., sez. II, 11/07/2006, n. 15683), sia il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra".
Al contrario non vi è nessun obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini (Cass. civ., sez. II, 12/01/2022, n. 788). In particolare, mancando il consenso del proprietario, è necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù, quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture o se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. civ., Sez. II, 19/02/2021, n. 4517; Cass. civ., Sez. III, 02/12/1998, n. 12245).