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Non esiste un diritto illimitato all'installazione dell'antenna privata per radioamatori nella proprietà esclusiva altrui

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero tutelato costituzionalmente non può consentire abusi nel caseggiato.
Dott. Giuseppe Bordolli Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La facoltà del radioamatore di installare un'antenna ricetrasmittente costituisce un diritto soggettivo pieno e perfetto non suscettibile di valutazione economica, quale quello della manifestazione del pensiero.

In altre parole, si afferma che tale diritto costituisce esplicazione del più generale diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione. Si tratta, però, di una facoltà non priva di limitazioni.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 31101 dell'8 novembre 2023.

Antenna privata sul lastrico di proprietà esclusiva altrui e prova del radioamatore di non disporre di altri spazi. Fatto e decisione

Il titolare di una regolare licenza speciale di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, residente in un caseggiato, citava davanti al Tribunale i proprietari del lastrico solare dell'edificio sito all'ultimo piano, affermando di aver collocato nel 1993, sul muro interno del perimetro del detto lastrico, un'antenna da radioamatore, sradicata da ignoti nel 2008. L'attore chiedeva, pertanto, al giudice di prime cure di sentire accertare il diritto a reinstallare nella stessa posizione l'antenna ricetrasmittente sul lastrico solare di proprietà dei convenuti.

I convenuti si costituivano proponendo domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano - previo espletamento di C.T.U. - la condanna del radioamatore al risarcimento dei danni causati alla loro proprietà dalle modalità di ancoraggio dell'antenna, installazione avvenuta senza alcuna loro preventiva autorizzazione.

I titolari del lastrico chiedevano, altresì, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del radioamatore, il riconoscimento di un proporzionato indennizzo per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato utilizzo del terrazzo e dalla perdita di valore commerciale dell'immobile.

Il Tribunale accoglieva la richiesta del radioamatore, dichiarando il diritto dell'attore ad installare nel muro interno del lastrico solare di proprietà dei convenuti un'antenna ricetrasmittente, nella stessa posizione in cui si trovava prima del 2008 (risultante da fotografie); condannava i convenuti a consentire l'accesso all'attore e/o a persone da questi incaricate, per provvedere alla posa della detta antenna e di quant'altro utile al pieno funzionamento di essa. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello.

I soccombenti ricorrevano in cassazione ritenendo errata la decisione di secondo grado per non aver ritenuto necessaria la deduzione e dimostrazione - da parte dell'installatore dell'antenna - dell'impossibilità di utilizzare spazi propri o spazi condominiali. La Cassazione ha dato ragione ai titolari del lastrico solare.

Secondo i giudici supremi è da escludere la possibilità di configurare una sorta di diritto illimitato all'installazione dell'antenna privata per radioamatori, sul lastrico solare di proprietà esclusiva di altri condomini.

Per la Cassazione il diritto vantato dal condomino a tutela del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero (contemplato dall'art. 21 della Costituzione) non comprende, infatti, la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna.

Come ricorda la Cassazione, l'art. 209 D.Lgs. n. 259/93, al primo comma, prevede che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali, specificando, però, al comma 2, che le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà.

In ogni caso, si deve considerare che la stessa disciplina normativa richiama espressamente l'art. 91 (oggi art 52 D.Lgs. n. 259/93) con la conseguenza che il condominio può procedere all'installazione dell'antenna destinata alla ricezione di servizi radioamatoriali solo dimostrando di essere costretto ad utilizzare la proprietà esclusiva di altro condomino.

Considerazioni conclusive

Il diritto del radioamatore di installare e mantenere l'antenna sul lastrico di proprietà del condomino vicino è condizionato alla dimostrazione dell'impossibilità di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprietà condominiale (App. Bari 29 aprile 2021, n. 829). In precedenza si è già affermato che, con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003 recentemente modificato), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai comproprietari (Cass. civ., sez. II, 21/04/2009, n. 9427).

Qualora si arrivasse ad una diversa conclusione si dovrebbe, infatti, ammettere che le norme sopra dette sono irragionevolmente vessatorie in quanto ingiustificatamente volte a privilegiare gli interessi di una parte a danno di quelli dell'altra, anche quando non è necessario per il loro soddisfacimento (Cass. civ., sez. I, 07/07/2017, n. 16865).

Naturalmente l'onere di provare - se del caso anche con una perizia - che non è possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l'installazione dell'antenna in questione, grava sul condomino che intenda effettuarla.

Se tale prova viene fornita l'esercizio di tale diritto all'installazione, pertanto, non può essere impedito né dall'assemblea di condominio, né dal regolamento condominiale, in quanto l'eventuale ritardo nella posa dell'antenna potrebbe indurre il radioamatore a chiedere un provvedimento di urgenza e il risarcimento dei danni per ritardo o mancata installazione.

In ogni caso merita di essere ricordato che secondo la prevalente giurisprudenza l'installazione di un'antenna sul tetto condominiale (cui è ricompreso anche il traliccio atta a sostenere l'antenna) destinata al servizio di un impianto di radioamatore, rappresentando una mera pertinenza e non trasformando il territorio (e quindi priva di rilevanza agli effetti urbanistici) non è soggetta al rilascio di un'autorizzazione o una concessione edilizia, purché non vi siano opere eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti che possano menomare in maniera apprezzabile i diritti dei condomini (in tal senso si è espresso TAR Liguria, sez. I, 20/06/2017, n. 540; TAR Latina, sez. I, 28/10/2011, n. 861).

Sentenza
Scarica Cass. 8 novembre 2023 n. 31101
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