Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell'applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all'art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679.
A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera "attività a carattere esclusivamente personale o domestico" quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un'attività commerciale o professionale.
L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall'ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
Con un recente provvedimento (n. 477 del 12 ottobre 2023) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è intervento per una cittadina che aveva installato telecamere il cui raggio d'azione riprendeva anche una piazza ed un parco giochi.
Dalle indagini è emerso che una delle due telecamere aveva una possibilità di movimento a 360°, posizionata sulla porta di accesso dell'abitazione, orientabile mediante l'applicazione installata sullo smartphone; tale dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva anche di "registrare audio nelle immediatezze e di intervenire parlando attraverso il microfono.
La titolare dell'impianto di videosorveglianza ha fatto presente che l'impianto era necessario per la tutela della sua sicurezza.
L'istruttoria però ha rilevato che la ripresa delle aree pubbliche è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
Il Garante, nel riscontrare la mancanza di tali presupposti, ha accertato l'illiceità del trattamento per violazione dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati di cui all' art. 5 lett. a) e c) e dell'art. 6 par. 1 GDPR.
La titolare però aveva provveduto a sostituire la telecamera con una fissa puntata sul proprio ingresso, cosi il Garante ha ritenuto sufficiente una sola ammonizione, ai sensi dell'art. 58 lett. b) GDPR.