Se vi sono ancora dubbi in merito ad una eventuale differenza tra nomina e conferma dell'amministratore, in relazione ai rispettivi quorum deliberativi, è perché non tutti i nodi sono stati ancora sciolti. E se la giurisprudenza si esprime con decisioni contrastanti, l'incertezza è solo il frutto di un legislatore poco avveduto il quale, con la riforma del condominio del 2012, ha perso l'occasione per definire la questione affiancando alla nomina e revoca dell'amministratore anche l'atto della sua conferma.
Amministratore confermato con maggioranza non sufficiente: delibera annullata. Fatto e decisione
Un condomino, che aveva abbandonato la riunione assembleare lamentando irregolarità da parte dell'amministratore (per non aver posto in discussione la conferma o revoca del mandato), una volta ricevuto il verbale impugnava la delibera, chiedendone l'annullamento, per mancato rispetto delle maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. quanto alla conferma dell'amministratore.
Il condominio, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di controparte.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 297 in data 8 gennaio 2025, ha accolto il motivo di impugnazione ed ha annullato, per quanto di ragione, la delibera impugnata, avendo ritenuto che nomina e conferma dell'amministratore sono delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e, quindi, sono equiparabili sotto il profilo del quorum deliberativo.
Per cui anche la conferma dell'amministratore per essere valida richiede una delibera che rappresenti la maggioranza dei partecipanti pari ad almeno la metà dei millesimi di proprietà.
La nomina dell'amministratore di condominio non sempre è necessaria
La questione di merito trattata si è posta con riferimento ad una eventuale differenza tra nomina e conferma dell'amministratore ai fini della validità della delibera assembleare o meglio dei relativi quorum.
Se partiamo dalle norme del Codice civile dobbiamo osservare che: la nomina dell'amministratore è prevista come obbligatoria per i condomìni costituiti da più di otto condomini (art. 1129, co. 1, c.c.); nel caso in cui l'assemblea non vi provveda, la nomina viene fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario; la maggioranza assembleare prevista corrisponde alla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (combinato disposto degli artt. 1136, co. 4, e 1136 co. 2, c.c.) e che l'assemblea provvede alla conferma dell'amministratore (art. 1135, co. 1, n. 1, c.c.).
Dall'esame della normativa si ricava che il legislatore ha sottoposto ad una maggioranza assembleare solo la nomina dell'amministratore, mentre la conferma è stata considerata una prerogativa dell'assemblea e senza indicare una maggioranza deliberativa in merito.
Nel silenzio della normativa si dovrebbe, a prima vista, ricavare che anche per la seconda ipotesi la maggioranza dovrebbe essere quella prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. perché, in caso contrario, la legge si sarebbe espressa in modo specifico. Tuttavia, la questione non sembra essere in questi termini dal momento che la giurisprudenza sul punto sembra essere ancora oggi piuttosto contrastante.
Giurisprudenza sulla conferma dell'amministratore: le posizioni a confronto
Correttamente il Tribunale ha richiamato l'unico precedente di legittimità, che peraltro trova un suo antenato in una ancor più risalente decisione (Cass. 4 maggio 1994, n. 4269 e Cass. 5 gennaio 1980, n. 71), con il quale si afferma che nomina, revoca e conferma richiedono la stessa maggioranza poiché "le delibere hanno contenuti ed effetti giuridici uguali". Decisioni successive non sembrano essere state pronunciate.
Malgrado ciò i contrasti sussistono nella giurisprudenza di merito.
La decisione del Tribunale di Roma, attenendosi a questa linea, ha affermato che "la conferma dell'amministratore in sede assembleare evidenzia una vera e propria manifestazione di volontà dell'assemblea condominiale, cui deve ritenersi applicabile, proprio tenuto conto degli effetti e del contenuto che la decisione in oggetto andrà a determinare, la medesima maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore". Ergo, essendo emerso dagli atti di causa che la delibera della conferma dell'amministratore aveva violato la disposizione di cui all'art. 1136, co. 4, c.c., la domanda dell'attore doveva essere accolta.
Dello stesso avviso, tra tutte, va citata altra sentenza (App. Messina 21 dicembre 2022, n. 847: fattispecie di conferma dell'amministratore approvata con la maggioranza ordinaria di cui all'art. 1136, co. 3, c.c.) che ha rigettato il motivo di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato invalida la deliberazione assunta con tale quorum.
In questo caso l'appellante aveva fondato le sue ragioni sul fatto che difettando la normativa di un espresso riferimento letterale all'atto della conferma, nulla osterebbe individuare il quorum deliberativo in quello minore di cui al terzo comma citato.
Il Collegio ha preso atto di una giurisprudenza definita "minoritaria" (Trib. Roma 15 gennaio 2009, n. 10701; Trib. Bologna 17 settembre 2009; Trib. Palermo 29 gennaio 2015 e, più recente, Trib. Alessandria 1° luglio 2022) secondo la quale la "conferma" dell'amministratore, che è fattispecie diversa da quella disciplinata dal Codice civile in termini di "revoca" o "nomina", rappresenta la volontà dell'assemblea di consolidare un rapporto fondato sull' intuitus personae e proprio per questo non richiedente di una maggioranza rafforzata.
Là dove nelle ultime due ipotesi l'assemblea è chiamata a decidere l'instaurazione o la recisione di un rapporto contrattuale da considerare nella sua interezza, talchè il legislatore ha dovuto considerare, nell'indicazione del quorum assembleare, una maggioranza che non può trovare applicazione analogica nell'ipotesi di un incarico confermato.
Ciò posto il Collegio messinese ha ritenuto, al contrario, che "la conferma non è altro che una nuova nomina eppertanto gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina e revoca dell'amministratore debbano valere anche per la conferma di tale soggetto in carica, differendo le due deliberazioni soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina".
Il giudicante ha, poi, ulteriormente argomentato la sua decisione affermando che "la maggioranza qualificata, prevista per la nomina dell'amministratore, si impone per la sua conferma perché il mandato collettivo deve essere periodicamente verificato da parte della minoranza….".
Tale motivazione si integra perfettamente con la sentenza oggetto di analisi. La questione, tuttavia, sembra rimanere aperta, per cui sarebbe auspicabile che quel remoto principio dettato dalla Corte di cassazione venisse oggi confermato, ma questo sarà possibile solo nel momento in cui gli stessi giudici di legittimità vengano nuovamente investiti di pari controversia giudiziaria.