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Ricorso per la nomina giudiziale dell'amministratore della comunione, nessuna condanna alle spese

La nomina giudiziale dell'amministratore di condominio evita la condanna alle spese, stabilendo un'importante distinzione tra volontaria giurisdizione e controversie condominiali.
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
9 Giu, 2020

Normativa sulla nomina giudiziale dell'amministratore in condominio

L'art. 1105 c.c. è norma prettamente della comunione.

Essa è applicata anche al condominio ex art. 1139 c.c. perché permette di adire il tribunale quando l'assemblea non riesce a raggiungere la maggioranza necessaria per deliberare un certo argomento (c.d. verbale negativo di assemblea).

Anche nel condominio con più soggetti, è applicabile questa strada: se l'assemblea non riesce a deliberare su un certo argomento, il singolo può adire il tribunale affinchè venga coattivamente assunta la decisione.

La prassi conosce questa via soprattutto per le fattispecie di assunzione obbligatoria del regolamento del condominio (quando il palazzo ha più di dieci condomini) o dell'amministratore (quando l'edificio ha più di otto condomini).

Se l'assemblea di prima e di seconda convocazione non riesce a deliberare in merito, il condomino può agire in giudizio per ottenere la nomina giudiziaria del mandatario dello stabile o l'assunzione coatta del regolamento dell'edificio.

La decisione del Supremo Collegio n. 10663 del 5 giugno 2020

Nel caso esaminato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 10663 del 5 giugno 2020 si trattava della nomina dell'amministratore della comunione, domanda rigettata in primo grado per l'asserita mancanza di una previa convocazione assembleare, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese agli altri comunisti presenti in giudizio.

La ricorrente ha promosso reclamo, la cui decisione è stata sempre il rigetto della domanda.

Giunta in Cassazione, le doglianze sono la falsa applicazione dell'art. 91 cpc essendo in ambito di volontaria giurisdizione e per la nullità del decreto della corte di appello perché non aveva pronunciato su una questione sottoposta al suo vaglio.

Il Supremo Collegio, partendo dal fatto che si è in procedimento di volontaria giurisdizione, ha puntualmente distinto le fattispecie: la nomina dell'amministratore come anche la sua revoca in ambito di comunione non ha valenza contenziosa, mentre tale è la revoca dell'amministratore in condominio.

Nella prima fattispecie non vi sono posizioni contrapposte con interessi distinti e confliggenti, non potendosi identificare una parte soccombente ed una vittoriosa. Da ciò consegue che le spese sono in capo a chi le ha anticipate e sostenute, senza il dettato di una condanna alle spese diversa da questo criterio.

Revoca dell'amministratore di condominio

Nel ricorso si fa riferimento alla condanna alle spese per il caso di revoca dell'amministratore di condominio. Perché si tratta di ambiti differenti, ce lo spiega la Corte di Cassazione.

In ambito di revoca dell'amministratore di condominio il discorso è diverso. Su questo argomento ha fatti chiarezza la Suprema Corte Sezioni Unite n. 20957/2004: "Come più volte ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. sentt. 15173/2000; 2517/2001; 1343/2003), la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

In assenza di assemblea decide il giudice la nomina del nuovo amministratore

Risulta, pertanto, irrilevante che la statuizione impugnata nel caso in esame acceda ad un provvedimento avente natura, formale e sostanziale, di volontaria giurisdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione, poiché rispetto ad essa vanno ravvisati quella contrapposizione ed i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Nel merito, la statuizione impugnata, in quanto conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall'art. 91 c.p.c., risulta corretta".

Su questa scia, di recente la decisione della Cassazione 18 marzo 2019 n 7623 ha affermato che sono liquidabili le spese processuali ex art. 91 cpc anche per il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio svoltosi in camera di consiglio ex art. 64 disp. Att. c.c..

Il principio di soccombenza attiene ad ogni giudizio, senza distinzioni di natura e di rito così come la locuzione "sentenza" di cui all'art. 91 cpc è da intendersi come provvedimento in generale che, risolvendo contrapposti interessi, conclude la vicenda giudiziale.

Nel caso della Cass. n. 10663/2020 qui in esame, è interessante notare che il Supremo Collegio ha distinto il primo grado da quelli successivi: nel primo ha ritenuto non esservi posizione contrapposte mentre negli altri, reclamo e cassazione, ha concluso per la conflittualità delle posizioni e quindi per l'applicazione dell'art. 91 cpc rinviando per la decisione di questo tema alla corte di appello in diversa composizione.

Natura dell'amministratore di nomina giudiziale

Questione discussa è la natura della funzione dell'amministratore nominato da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 1105, quarto comma, c.c.

Ci si interroga se si tratta di organo svincolato dai condomini ma direttamente subordinato al giudice o se si qualifica comunque come mandatario dei partecipanti al palazzo, essendo organo di promanazione del condominio.

Propendere per l'una o l'altra impostazione non è di poco conto se si considera che, nel primo caso, il giudice avrebbe il potere di ampliare, modificare o comprimere le attribuzioni dell'amministratore, essendo a questi subordinato, mentre nel secondo caso dovrebbe semplicemente limitarsi a nominare il soggetto al quale dette funzioni sono predeterminate ex lege.

Si ritiene più corretto dire che l'amministratore, una volta nominato, si svincola dall'autorità giudiziaria, essendo invece subordinato al volere del condominio, trattandosi di mandato i cui poteri sono predeterminati principalmente dalle norme, potendo comunque l'assemblea in sede deliberativa ampliare o comprimere i poteri dell'amministratore, pure nel caso in cui la nomina sia avvenuta per mano del tribunale.

Mancata indicazione del compenso e nullità della nomina

Sentenza
Scarica Cass. 5 giugno 2020 n. 10663
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