Quando un condomino posteggia fuori dal proprio posto auto, soprattutto se questo ostacola l'accesso di altri veicoli o compromette la funzionalità degli spazi comuni, si crea una situazione di conflitto che può avere conseguenze legali e pratiche per la vita condominiale.
Ogni condomino ha il diritto di usare le parti comuni in modo equo, senza impedire agli altri di farne lo stesso uso. In particolare i singoli condomini, in quanto comproprietari delle parti comuni dell'edificio, possono usare detti beni, secondo la destinazione propria del singolo bene, derivante anche dalle sue caratteristiche strutturali. Il parcheggio fuori dagli spazi assegnati può costituire un abuso se limita l'accesso o la libertà di movimento degli altri.
Se il problema persiste, è utile coinvolgere l'amministratore affinché richiami formalmente il condomino alle regole.
Quando "il richiamato" continua a violare le regole condominiali, nonostante i tentativi di mediazione, il condominio può decidere di rivolgersi all' autorità giudiziaria per tutelare i diritti collettivi e ristabilire l'uso corretto degli spazi comuni. Una recente decisione del Tribunale di Vicenza si è occupata dell'occupazione di un'area comune da parte di un condomino e delle implicazioni derivanti da tale condotta (sentenza Tribunale di Vicenza n. 535 del 05/04/2025).
Il caso ha evidenziato come la conformazione fisica dell'area condominiale, con spazi angusti e accessi difficoltosi, renda necessario un uso particolarmente attento e rispettoso degli spazi.
Conflitto condominiale: diritti e obblighi tra condomini
L'attrice, proprietaria di un appartamento situato in un condominio e di due posti auto, ha sottolineato che l'accesso ai propri spazi avviene necessariamente attraverso un percorso obbligato sulle aree comuni.
La convenuta, acquistando un posto auto di dimensioni contenute, caratterizzato da una pianta a trapezio rettangolo, ha adottato la consuetudine di parcheggiarvi un veicolo di dimensioni eccessive rispetto agli spazi disponibili, causando significativi disagi.
Tale posto auto, posizionato in prossimità di una curva stretta, oltrepassava i confini della proprietà, invadendo le aree comuni destinate alle manovre, rendendo difficile il corretto utilizzo degli spazi da parte degli altri condomini.
L'attrice ha notato che in precedenza riusciva ad accedere e recedere dai propri posti auto, superando la curva di 90° senza dover compiere manovre e/o retromarce.
In ogni caso ha fatto presente che nonostante l'intervento dell'amministratore di condominio e del legale, non era possibile trovare una soluzione bonaria.
La convenuta, nel costituirsi, ha dichiarato di essere affetta dal 2011 da gravi patologie che le causano difficoltà di deambulazione tali da richiedere accompagnamento.
Inoltre ha evidenziato di essere priva di patente di guida e che l'appartamento in cui risiede non dispone di un posto auto. Nel merito, evocando la legislazione in materia di handicap, il principio di solidarietà condominiale e la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità, la titolare del parcheggio ridotto ha dedotto che la fruizione individuale delle porzioni condominiali da parte della ricorrente non può comunque prevalere sui suoi diritti costituzionali.
Inoltre ha sostenuto che la venditrice aveva garantito la possibilità di parcheggiare un'auto nel posto acquisito.
La convenuta ha infine argomentato che le difficoltà lamentate dall'attrice nell'accedere al proprio posto auto fossero preesistenti e causate dallo stato dei luoghi, che, a suo dire, rendevano già complessa la manovra indipendentemente dalla modalità con cui veniva utilizzato il suo parcheggio. Il Tribunale ha dato ragione all'attrice.
Secondo il giudice veneto le modalità con cui la convenuta parcheggiava la propria vettura costituisce una turbativa ai sensi dell'art. 949, comma 2 c.c., definibile come una compromissione apprezzabile e concreta del diritto di uso del bene comune.
I testimoni ascoltati (altri condomini del condominio) hanno confermato come l'auto della convenuta sporgesse di alcuni centimetri, a differenza dei veicoli precedentemente posteggiati, costringendo chi arrivava in macchina dall'esterno ad effettuare più manovre per evitare l'ostacolo rappresentato dalla parte sporgente della vettura della convenuta.
In passato, quando i precedenti proprietari parcheggiavano rispettando le strisce, la manovra risultava più semplice e consisteva in un'unica curva a destra.
Secondo il Tribunale la condizione di disabilità della convenuta non le ha conferito il diritto di occupare, anche solo parzialmente, l'area comune con il proprio veicolo. Negato il risarcimento danni all'attrice per mancanza di prove.
Regole condominiali e diritti dei disabili: equilibrio necessario
La sentenza in commento ha stabilito che, indipendentemente dalle difficoltà personali di un condomino (che può essere un portatore di handicap), l'uso degli spazi comuni deve avvenire nel rispetto delle regole e non può compromettere il diritto degli altri condomini di usufruire pienamente delle aree destinate alla manovra.
Il dovere di solidarietà condominiale previsto dalla normativa di settore (l. n. 13/89) mira a "favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ma non autorizza il condomino a violare la normativa condominiale.
Si ricorda che, il comportamento di colui (condomino o terzo estraneo) che, con i propri mezzi, occupa (abusivamente) una area comune condominiale, rischia di integrare gli estremi del reato di violenza privata ex art. 610 c.p.: "il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione (Cass. pen., sez. V, 30/09/2022, n. 37091/2022).