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No all'amministratore abusivo senza formazione

Gli amministratori senza formazione costituiscono un rischio per le collettività condominiali.
Giuseppe Bordolli - Responsabile scientifico Condominioweb 

Il comma 9, art.1 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, aveva stabilito che con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarebbero stati determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del c.c.

Il 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il D.M. 13 agosto 2014, n. 140, che, all'art. 2, rubricato "Finalità della formazione e dell'aggiornamento", indica in primo luogo quali siano gli obiettivi dell'attività formativa: "

  • migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
  • promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
  • accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità".

lI corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

Il regolamento, inoltre, precisa che il corso formativo di aggiornamento, che ha una durata annuale, deve essere di almeno quindici ore e deve riguardare elementi di natura relativa alla amministrazione condominiale, secondo l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, con risoluzione di casi teorico-pratici.

Questo significa che per gli amministratori di condominio non è possibile, a differenza di altre categorie, accumulare alcuna sorta di crediti formativi "ad ore" da far valere ai fini dell'aggiornamento; in altre parole, non può risultare sufficiente partecipare a diversi convegni tenuti in maniera indipendente e accumulare 15 ore di formazione.

Al contrario, deve trattarsi di un percorso unico sotto la direzione del medesimo responsabile scientifico, dall'inizio fino al termine, esame incluso.

In ogni caso, l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero di Giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero sul sito istituzionale.

Si stabilisce, poi, che le lezioni del corso iniziale e di aggiornamento possano essere svolte anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Formazioni periodica amministratori e crediti formativi professionali, facciamo chiarezza

Le conseguenze della mancanza dei corsi iniziali e di aggiornamento

È necessario sottolineare che «la relazione illustrativa del provvedimento in questione sottolinea che la normativa primaria di riferimento (art. 71-bis disp. att. c.c.) non introduce alcuna previsione in merito a registri albi e controlli» che - come si osserva nella stessa relazione - comporterebbero per lo Stato ulteriori oneri per l'espletamento delle relative incombenze.

Rimane, però, la possibilità che siano gli stessi condomini a sincerarsi dell'assolvimento degli obblighi formativi di legge da parte dell'amministratore, esigendo, anche individualmente, l'esibizione dell'attestato di superamento del corso di aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico.

In altre parole, anche per motivi economici, il legislatore ha, evidentemente, ritenuto che le collettività condominiali abbiano il potere di selezionare e controllare la capacità e l'aggiornamento dell'amministratore.

Ciascun condomino e ciascuna assemblea condominiale potranno pretendere dall'amministratore di conoscere il percorso formativo iniziale e lo stato di aggiornamento.

Secondo una recente decisione l'art.71 bis disp. att. c.c. (in cui vengono fissati i requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale del soggetto che l'assemblea sceglie come amministratore di condominio) rileva come norma di ordine pubblico poiché incide su interessi generali della collettività, essendo preordinata ad assicurare ai condomini amministratori meritevoli di fiducia e provvisti di capacità ed esperienza, ciò per esigenze di indubbio rilievo pubblicistico (Trib. Trapani 7 aprile 2021; App Bari, sez. VI civ., 27 gennaio 2021).

Secondo una diversa tesi la mancata formazione professionale dell'amministratore di condominio, prescritta dall'art. 71-bis, disp. att., c.c., non sarebbe causa di nullità della nomina del gestore, ma comunque motivo di revoca dell'incarico professionale, potendo ciascun condomino ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1129 c.c., in caso di omessa delibera sul punto da parte dell'assemblea (Trib. Verona, 13 novembre 2018, n. 2515 Trib. Milano, sez. XIII, 27 marzo 2019, n. 3145; Trib. Verona 13 novembre 2018).

In ogni caso viene escluso che la mancanza di tali requisiti possa ripercuotersi sulla validità delle delibere assunte dall'assemblea nel periodo in cui l'amministratore ha ricoperto la carica (Trib. Vicenza 2 ottobre 2020 n. 1621).

Sentenza
Scarica Trib. Trapani 7 aprile 2021
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