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Niente Superbonus per l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza

Per realizzare tali opere è necessario il consenso espresso in assemblea da parte dell'IPAB, Agenzia Entrate risposta n. 804 del 10 dicembre 2021.
Redazione Condominioweb 
10 Dic, 2021

L'articolo 119 del decreto Rilancio dispone espressamente, al comma 9, che gli interventi agevolabili devono essere effettuati:

a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L'elenco è tassativo.

Quindi l'IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza), che è un ente senza scopo di lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose non può eseguire interventi di risparmio energetico e antisismico su immobili facenti parte di un condominio, con " prevalente destinazione abitativa" (ed è irrilevante il fatto che tutti gli alloggi e i negozi di sua proprietà siano locati a terzi).

Gli altri condomini, in qualità di persone fisiche "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni", possono beneficiare dell'agevolazione in esame per interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico sia sulle parti comuni dell'edificio che sulle singole unità immobiliari.

A tal fine, è necessario, che sostengano direttamente le spese per tali interventi e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale) siano dagli stessi detenuti in base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato).

Naturalmente per realizzare tali opere è necessario il consenso espresso in assemblea da parte dell'IPAB (Agenzia Entrate risposta n. 804 del 10 dicembre 2021).

Scarica Risposta 804 10.dicembre 2021

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