Il progetto di legge sulla semplificazione fiscale contiene una proposta relativa allo stop delle tasse sui canoni di locazione non percepiti.
La proposta. Se ad oggi è obbligatorio il versamento delle imposte anche sulle somme non pagate - fino alla data di convalida dello sfratto per morosità dell'inquilino - la novità contenuta nella proposta di legge sulle semplificazioni fiscali stabilisce che non sarà obbligatorio inserire tali importi in dichiarazione dei redditi qualora la mancata percezione sia provata dall'intimazione di sfratto o da un'ingiunzione di pagamento.
Premesso ciò, da quanto appreso dagli organi di stampa, la proposta di legge tutela quei proprietari di casa che non riescono a riscuotere i canoni.
Nel dettaglio, dal 2020 niente più tasse sui canoni di locazione non percepiti per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. La proposta è contenuta nel progetto di legge sulla semplificazione fiscale, approvato in prima lettura dalla Camera il 14 maggio 2019 e trasformato in emendamento al decreto crescita all'esame della Commissione Finanze della Camera.
Il provvedimento consentirà ai contribuenti di detassare il reddito derivante da canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti senza dover necessariamente attendere la conclusione dell'iter giudiziario ovvero la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Dunque, da quanto appreso, ad ogni modo sarà necessario attendere la conclusione della discussione e la successiva approvazione della legge sulle semplificazioni fiscali per parlare di ufficialità (la misura non comporterà modifiche in merito alle regole da seguire per la dichiarazione dei redditi 2019).
Alcuni precedenti giurisprudenziali. In caso di risoluzione del contratto di locazione commerciale, la circostanza del mancato percepimento dei relativi canoni non sono sufficienti ad escludere dal calcolo della base imponibile IRPEF i detti canoni, sebbene non percepiti.
Per meglio dire, secondo il ragionamento della cassazione, la risoluzione non pregiudica la pretesa dell'amministrazione finanziaria e ciò anche quando alla risoluzione viene attribuita efficacia retroattiva dalle parti.
Proprio con riferimento al profilo dell'opponibilità dell'accordo risolutorio all'Amministrazione finanziarla, i giudici di legittimità hanno ribadito che l'Ipotesi di successiva risoluzione dell'accordo contrattuale per mutuo dissenso, ai sensi dell'art. 1372, comma 2, c.c. non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi ed a maggior ragione quindi, nei confronti dell'Erario, non potendo, in particolare, pregiudicare la legittima pretesa impositiva medio tempore maturata per effetto di patti sopravvenuti tra le parti (Cassazione n. 348 del 9 gennaio 2019).
Ed ancora, in altro precedente, è stato osservato che se il contribuente non percepisce i canoni di locazione a causa dell'azione del comproprietario, deve comunque provvedere al loro inserimento nella dichiarazione dei redditi (Cass. civ. sez. V, trib., 9 maggio 2019, n. 12332).
Infine, il proprietario di un immobile pignorato ha l'obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche nel caso in cui sia stato nominato un custode che percepisce gli affitti (questo è il principio di diritto espresso dalla CTP di Cremona con la sentenza n. 27 del 9 gennaio 2017).