Nell'ambito di un condominio complesso composto da un blocco di villette, è possibile che il proprietario di una di esse voglia realizzazione di interventi di efficientamento energetico ammessi al c.d. "Superbonus" fiscale.
In un caso recentemente esaminato dal Tar il titolare della villetta ha tentato di realizzare gli interventi di efficientamento energetico possibili sulla sua unità abitativa, funzionalmente indipendente, rivolgendosi a un tecnico che ha presentato nel tempo due CILA, una SCIA in sanatoria e un permesso di costruire (per la realizzazione isolamento pareti esterne e copertura, installazione fotovoltaico in copertura, sostituzione serramenti e caldaia).
Questa iniziativa però non ha raggiunto l'obiettivo desiderato atteso che le pratiche hanno avuto un esito negativo per ragioni diverse. Successivamente il tecnico ha presentava dapprima una SCIA in sanatoria indicando che la stessa riguardava parti comuni, poi una SCIA in sanatoria, indicando, questa volta, che gli interventi non riguardavano parti comuni.
Anche le due nuove segnalazioni non hanno colto nel segno: la realizzazione degli interventi da parte del ricorrente era pregiudicata da una lettura della normativa di riferimento operata dall'amministrazione che riteneva indispensabile il consenso dei condomini assolutamente necessario.
Secondo il Tar - che ha dato ragione al ricorrente - gli interventi in argomento rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 - lettere a) e c) - e al comma 1-bis dell'art. 119 D.L. 34/2020 e, dunque, non risulta necessario acquisire il consenso del condominio ovvero dei condomini.
Per i giudici amministrativi ragionare diversamente significherebbe privare di portata applicativa la specifica disciplina di settore (TAR Venezia 6 maggio 2024 n. 869).
Il titolare della villetta - che comunque aveva realizzato le opere - ha agito legittimamente senza il consenso del condominio o dei condomini, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente; del resto il rischio era quello di subire un danno grave e irreparabile in quanto per gli atti adottati dal Comune lo stesso ricorrente non avrebbe potuto recuperare il credito fiscale correlato agli interventi realizzati che hanno determinato un esborso da parte dello stesso.
Questa soluzione agevola "l'applicazione del beneficio fiscale anche nei casi in cui lo stesso sarebbe stato precluso esclusivamente per questioni diverse da quelle tecniche, ad esempio perché nell'ambito del condominio è interessato agli interventi il solo condomino titolare dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno" (Circolare n. 23 del 23 giugno 2022, paragrafo 2.8 «Indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall'esterno», pagina 48).
Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).