Con pronuncia emessa in data 11 aprile 2025, n. 1032 il Tribunale di Genova rigettava il gravame avverso sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace competente, con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo intentata da un condominio contro una società afferente il recupero credito per il mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica.
Nel giudizio di prime cure, l'opponente-condominio sollevava diverse eccezioni, in particolare la nullità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversaria pretesa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In primis, eccepiva la mancanza dei poteri di rappresentanza di chi conferiva il mandato, nonché l'incertezza nell'identificazione del soggetto debitore, atteso che il destinatario della notifica del decreto ingiuntivo non era amministratore p.t. Eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo poiché carente dell'espresso avvertimento previsto dall'art. 641 c.p.c. Nel merito, deduceva che i documenti prodotti in fase monitoria dal ricorrente fossero privi del carattere probatorio, contestava i consumi fatturati, essendo inverosimile che un condominio di modeste dimensioni avesse consumato energia elettrica per oltre tremila euro in un solo bimestre e, comunque, precisava che il Condominio intratteneva rapporti contrattuali con un altro soggetto fornitore. Aggiungeva, infine, di aver subito un furto di energia elettrica.
Si costituiva la società-opposta la quale chiariva che in fase monitoria veniva prodotta la procura notarile conferita dal Presidente del C.d.A. di alla società al fine di svolgere l'attività di recupero dei crediti commerciali, la quale, nella sua qualità di procuratrice, a sua volta, conferiva procura alle liti all'avvocato difensore (come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo).
In ordine all'asserita nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché privo dell'espresso avvertimento di cui all'articolo 641 c.p.c., precisava che il provvedimento fosse munito di tutti gli elementi essenziali e che la relativa eccezione fosse priva di fondamento.
Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito sui consumi -da addebitarsi unicamente al distributore- e chiariva che la pretesa creditoria traeva origine dal sopralluogo eseguito da Enel Distribuzione S.p.A. presso il punto di prelievo. avente ad oggetto la verifica dello stato di funzionamento dell'apparecchio di misura.
In tal sede, gli accertatori rinvenivano un contatore recante con matricola, che sebbene risultasse formalmente cessato, erogava regolarmente corrente elettrica, mentre il reale contatore condominiale, seppur attivo, non veniva utilizzato.
Al termine delle operazioni il contatore cessato veniva rimosso e, alla presenza dell'amministratore veniva ripristinato il collegamento al contatore condominiale. Il giudice adito emetteva sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Avverso tale pronuncia l'appellante-condominio impugnava, chiedendone la riforma e la sospensione dell'efficacia esecutiva, lamentando la nullità della decisione per difetto di motivazione in merito all'accertamento del credito oggetto del provvedimento opposto, per l'omessa valutazione della documentazione in atti, nonché per la mancata pronuncia sulle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente.
Si costituiva l'appellata-società che chiedeva, l'inammissibilità del gravame, per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e concludeva per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello
Dalla disamina della pronuncia, il giudice del gravame riteneva del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., posto che l'atto di appello contiene ed esprime ragioni di doglianza sui punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che l'appellante aspira a veder riformati (in tal senso Cass. S.U. 16 novembre 2017, n. 27199).
Prova dei poteri di rappresentanza nella disputa condominiale
Emergeva infondatezza della censura mossa dall'appellante in ordine al difetto di rappresentatività dell'appellato poiché lo stesso aveva fornito pienamente la prova dell'esistenza di poteri rappresentativi di chi ha conferito il mandato con prodotta la procura notarile con la quale il Presidente del CdA conferiva alla società nella persona del suo legale rappresentante, l'attività di recupero dei crediti commerciali dovuti a ed in tale qualità aveva nominato un difensore.
La contestazione sull'entità del credito
Tale contestazione inerente l'emissione della sentenza solo nei confronti della stessa e non anche nei confronti del condominio è del tutto infondata, nonché non esiste alcuna duplicazione di titolo da parte del creditore-appellato. L'appellante aveva contestato il fatto che non vi sarebbe stato un contratto né l'accettazione preventiva delle tariffe applicate dalla ricorrente oltreché la congruità delle medesime.
Si evidenzia però in proposito come nel caso di specie la fatturazione del consumo è sorta dalla verifica effettuata in una determinata data da parte di tecnici di Enel Distribuzione spa insieme alla Polizia di Stato e Vigili del Fuoco presso il punto di prelievo ubicato in Genova, avente ad oggetto il controllo dell'apparecchio di misura associato alla fornitura di energia elettrica in uso proprio al Condominio appellante, verifica avvenuta alla presenza del già allora amministratore. Rileva il giudice del gravame che tale verifica era stata accertata un auto-attivazione non autorizzata di un misuratore diverso da quello risultante dagli archivi di distribuzione non abbinato ad alcun POD in oggetto.
Perciò, ne consegue che il contratto non era quindi associato al misuratore che registrava i consumi regolarmente, non procedendo così alla contabilizzazione ed alla fatturazione dei consumi effettuati, come rinveniva da apposito verbale redatto dagli accertatori e prodotto in atti.
Il verbale redatto dagli accertatori: è atto pubblico
Va rilevato che quanto accertato nel verbale redatto al momento della verifica di un prelievo indebito del condominio, con un auto-attivazione non autorizzata di un misuratore diverso da quello risultante dagli archivi di distribuzione non abbinato ad alcun POD, gli accertatori che hanno redatto il detto verbale, avendo la qualifica di incaricati di pubblico servizio e, ne consegue che il verbale dagli stessi redatto ha valore di atto pubblico.
In altri termini, il dipendente del gestore nell'esercizio nelle sue funzioni non è un pubblico ufficiale nel senso classico del termine, ma ha una qualifica che per molti aspetti è equiparata a quella di incaricato di pubblico servizio, intesa ai sensi dell'art. 358 c.p., tale qualità "è assegnata dalla legge, in via residuale, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale". In buona sostanza, i tecnici che hanno redatto il verbale di contestazione nei confronti di un utente, essendo dipendente dell'ente gestore, nella loro funzione di verifica degli impianti, sono da considerarsi incaricati di pubblici servizi, e l'atto di constatazione dell'illegittimità compiuta dall'utente viene considerato come pubblica fede di quello che hanno accertato (Trib.
Napoli 26 settembre 2024, n. 8208). L'espressione pubblica fede trova riscontro nell'art. 2700 c.c., secondo cui gli atti redatti da pubblici ufficiali fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (vedi Trib. Bologna 21 marzo 2022, n. 713).
Evidenza del prelievo illegale di energia da parte del condominio
E' di palmare evidenza che vi è stato da parte del condominio-appellante un prelievo indebito di energia, ed in questa fattispecie si applica il contratto ex lege previsto dall'art. 4.3 del Testo Integrato Vendita [TIV] di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i ("Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2; b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2.").
Tale rapporto si caratterizza dalla mancanza di scelta volontaria del venditore e tariffe ex lege, escludendo di per sé la fondatezza delle generiche contestazioni dell'appellante.
Rapporto tra venditore e società di distribuzione della fornitura
Il Tribunale ligure sottolinea che i rapporti intercorrenti tra il venditore e una società che svolge attività di fornitura di energia elettrica, senza quest'ultima possa disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di E-distribuzione S.p.A, che interviene nel rapporto tra il fornitore ed il destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale.
Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società distributrice ed un contratto di trasporto stipulato dal venditore con il distributore.
In questo schema negoziale le misurazioni effettuate da E-Distribuzione costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti dal cliente alla società di vendita. Il privato non è legittimato a contestare le misurazioni, che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica.
Le contestazioni sulle misurazioni devono essere rivolte al distributore, colui che tra l'altro si è occupato nel caso di specie di verificare l'allaccio indebito del contatore.
Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il distributore per contestare eventualmente il verbale di accertamento o le misurazioni.
Nessuna azione di tal tipo è stata esercitata nel presente processo, rimanendo il contenzioso confinato ai rapporti tra e il Condominio, nei quali le parti erano vincolate alle risultanze delle misurazioni effettuate dal distributore e quindi dai parametri utilizzati.
Riflessioni conclusive sulla legittimazione dell'amministratore di condominio
È assolutamente condivisibile la decisione del giudice ligure, evidenziando l'acquisizione dell'energia in modo indebito da parte dell'appellante-condominio, e vanno considerare del tutte infondate le censure mosse dal detto appellate.
Non va sottaciuto e per completezza che l'energia elettrica è considerata a tutti gli effetti "un bene nobile" e chi la sottrae in maniere fraudolenta può subire un processo penale, intesa sia come appropriazione indebita che come furto aggravato (Cass. pen. sez. V, 5 gennaio 2022, n. 117).