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Nel caso di liti condominiali qual è il foro competente?

La pronuncia del tribunale capitolino consente una riflessione sulla competenza territoriale delle controversie condominiali in particolare del foro speciale.
Avv. Nicola Frivoli 
16 Gen, 2025

Con pronuncia emessa in data 13.12.2024, n. 19091, il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione pregiudiziale relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo di un condominio-opponente avverso provvedimento monitorio emesso in favore dell'amministratore di condominio uscente per il mancato pagamento di compenso ed anticipazioni, dichiarando l'incompetenza territoriale del giudice adito, in luogo del Tribunale di Venezia.

L'opponente deduceva la fondatezza della questione pregiudiziale sollevata di incompetenza territoriale poiché competente ad emettere il decreto ingiuntivo era il Tribunale di Venezia, in quanto il condominio era da considerarsi un ente di gestione privo di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale distinta da quella dei singoli condomini, i quali non perdono la loro qualità di consumatoria, ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo.

Nel merito, eccepiva una serie di irregolarità commesse dall'amministratore di condominio nell'espletamento del proprio mandato.

Si costituiva l'opposto il quale pur ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal condominio considerato che il rapporto contrattuale con il condominio si era oramai concluso (onde il foro generale e facoltativo del creditore), dichiarava di aderire a detta questione preliminare dall'opponente.

Nel merito, nel caso il Tribunale romano avesse ritenuto trattenersi a sé il giudizio, in principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto nella sua validità ed efficacia.

Foro speciale per controversie tra condomini

Ai sensi dell'art. 23 c.p.c., il foro speciale per le controversie tra condomini prevalente rispetto al foro generale, ed insuscettibile di deroga in favore di fori alternativi rimessi alla scelta dell'attore in base a diversi criteri territoriali di collegamento, onde le controversie de quibus devono proporsi necessariamente, davanti al giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

In buona sostanza, la statuizione del foro speciale esclude sia il foro generale sia quello alternativo

Ne consegue che, alla luce anche della ratio legis del foro speciale stabilito per le cause condominiali e per le cause societarie, qualunque controversia che insorga nell'ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio, senza differenza tra rapporti giuridici attinenti alla proprietà, all'uso e godimento delle cose comuni o al pagamento dei contributi condominiali, quand'anche veda contrapposto un singolo partecipante a tutti gli altri, ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato dall'amministratore, è perciò una controversia tra condomini, la cui cognizione ratione loci spetta, esclusivamente e senza alternative, al giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, atteso che il condominio non è un soggetto dotato di una propria personalità, sia pure attenuata, o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte (Cass. civ. sez. VI, 18 aprile 2014 n. 9071).

Controversie tra amministratore e condomini: competenza giuridica

Va, altresì, evidenziato che anche le controversie che insorgono tra l'amministratore del condominio ed il singolo condomino in ordine all'attività di gestione della cosa comune, vanno considerate alla stregua delle liti tra condomini e, quindi, regolate, quanto all'individuazione della competenza per territorio del giudice destinato a conoscerne, dalla disposizione dell'articolo 23 c.p.c.

Ciò in quanto, l'attività dell'amministrazione del condominio volgendosi sia all'esterno verso i terzi per conto della compagine condominiale, sia all'interno verso i singoli condomini per il mandato gestorio, rientra pur sempre nell'ambito della gestione della cosa comune in ragione del mandato con rappresentanza ad esso conferito (Cass. civ. n. 2172/2004; Cass. civ. n. 12742/2002).

Condominio vs società: differenze fondamentali nella gestione

Il Tribunale romano pone l'accento sulla differenza tra condominio e società; in particolare sottolinea che il condominio non è un oggetto dotato di una propria personalità, sia pure attenuata, o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte, ma si configura come gestione collegiale d'interessi individuali facenti capo a questi ultimi, onde il suo amministratore (la cui nomina, per altro, è prescritta dall'articolo 1129 c.c.) non può considerarsi investito d'un potere di rappresentanza organica ma ha la semplice rappresentanza volontaria di ciascuno dei partecipanti, alla stregua d'un comune mandatario, come dispone espressamente l'art. 1131 c.c.

Dunque, non può essere collegata la scelta del Tribunale adito alla cessazione del rapporto contrattuale posto che, a prescindere dalle dinamiche contrattuali, l'ex amministratore ha agito per ottenere il pagamento dei propri crediti in virtù del contratto di mandato, non più in essere.

Effetti dell'adesione all'eccezione pregiudiziale

Assolutamente condivisibile l'accoglimento da parte del Tribunale laziale dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, però la puntualizzazione che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'opposto, la fattispecie esaminata non rientra nell'alveo della disposizione contenuta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede, in caso dell'adesione all'eccezione, il giudice debba provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.

In altri termini, il Tribunale sostiene che la norma suddetta, viene in rilievo fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.

Perciò, si evidenzia che l'adesione della parte convenuta opposta non comporta l'applicabilità dell'art. 38, comma 2, c.p.c. atteso che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio), in relazione al procedimento per decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, la relativa sentenza non comportando la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sull'opposizione, bensì la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. sez. sez. VI, 10 giugno 2022, n. 18753; Cass. civ. sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civ. sez. VI, 22 maggio 2015, n. 10563).

Inoltre, il medesimo giudice dell'opposizione deve, altresì, fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. civ. n. 15694/2006; Cass. civ. n. 13353/2005).

Riflessioni finali sull'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale

In definitiva, sulla scorta di quanto sopra rilevato, condividendo in toto quanto sostenuto dal Tribunale romano,in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte attrice-opponente deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Venezia e, per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che deve essere revocato, con susseguente fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, ex art. 50 c.p.c e condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 13 dicembre 2024 n. 19091
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