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Mutuo. Senza un valido titolo esecutivo la banca non può riprendersi la casa

Il Tribunale può sospendere la procedura esecutiva dopo aver constatato che una banca ha intrapreso l'esecuzione forzata, pur non avendo un valido titolo esecutivo.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 
Feb 3, 2017

Il fatto. Gli acquirenti di un immobile, al fine di procedere all'acquisto dello stesso, ricorrono ad un mutuo rivolgendosi ad una Banca tedesca.Tale istituto nel concedere il mutuo agli interessati ricorre ad un rapporto contrattuale complesso che si suddivide in due fasi:

  1. nella prima fase il cliente stipula con la banca un contratto di risparmio edilizio, fra l'altro disciplinato dalle norme di diritto tedesco, concordando un piano di accumulo e le relative somme serviranno ad estinguere, tramite compensazione, il mutuo.

La caratteristica di tale mutuo è quella di essere privo di ammortamento, di conseguenza il cliente dovrà solo pagare interessi mensili al tasso fisso del 5,40% nonché una quota mensile di risparmio da accreditarsi sul contratto di risparmio edilizio;

  1. la seconda fase, di tale contratto, coincide con l'assegnazione dell'immobile al cliente. In questa fase le somme risparmiate si considerano un credito del cliente e questo credito viene impiegato per estinguere in parte, tramite compensazione, il mutuo immediato.

La restante parte, invece, dovrà essere restituita dal cliente con un normale ammortamento ad un tasso fisso inferiore rispetto a quello fissato durante la prima fase.

La Banca intraprende l'azione esecutiva chiedendo l'assegnazione dell'immobile per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo da parte degli acquirenti, mentre questi ultimi si oppongono all'esecuzione eccependo l'assoluta irregolarità del mutuo.

Quando la banca può prendersi la tua casa.

La sentenza. Dopo aver evidenziato le caratteristiche del particolare contratto di mutuo proposto, nel caso di specie, da una Banca tedesca, la sentenza evidenzia che tale contratto è stato stipulato con una scrittura privata autenticata, mentre l'unico atto che è stato stipulato per atto pubblico è stata la concessione di ipoteca volontaria da parte dei clienti.

Dall'esame degli atti si evince che l'ipoteca volontaria, stipulata con atto pubblico, si riporta in toto al contratto di mutuo stipulato con scrittura privata di conseguenza, evidenzia sempre il Giudice dell'esecuzione, la procedura esecutiva è stata intrapresa dalla Banca sulla base di un semplice atto ricognitivo del debito pecuniario.

Una volta chiarito tale aspetto, si chiede se tale atto possa considerarsi un valido titolo esecutivo che rispetti i criteri previsti dall'art. 474 cpc norma attraverso la quale il legislatore stabilisce che il credito deve essere certo, liquido ed esigibile.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale Vallo della Lucania, del 17.11.2016
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