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Mutui immobiliari ipotecari. Più trasparenza e protezione per i consumatori

Per i mutui residenziali si applicheranno le regole europee.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb 

Garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili è la finalità della direttiva 2014/17/UE, il cui decreto legislativo di attuazione è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri.

Oggetto e ambito di applicazione. Su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare, un decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014.

Oggetto del decreto sono i contratti di credito ai consumatori, relativi a beni immobili residenziali, ma anche modifiche e integrazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Nello schema di decreto è contenuto l'ambito di applicazione delle nuove norme, circoscritto a mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale e mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

In difesa dei consumatori. La direttiva si propone di garantire un alto livello di protezione ai consumatori che sottoscrivono contratti di credito su beni immobili, cioè mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprietà su un immobile.

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Secondo la direttiva, il consumatore ha diritto a delle informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), a spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, nonché a chiarimenti relativi al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Canoni di comportamento. Lo schema di decreto individua, ancora, nella diligenza, nella correttezza, nella trasparenza e nell'attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori i canoni di comportamento che devono essere tenuti dai finanziatori e dagli intermediari del credito, che offrono contratti di credito ai consumatori.

Inoltre, viene indicato ai finanziatori e agli intermediari del credito di basare la propria attività informandosi sulla situazione del consumatore, tenendo conto di qualunque bisogno comunicato dal consumatore e formulando ipotesi ragionevoli circa i rischi ai quali è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

Annunci pubblicitari. Il decreto legislativo contiene anche precise indicazioni sugli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito, che devono risultare corretti, chiari e non ingannevoli.

Insomma, non devono indurre il consumatore a false aspettative sulla disponibilità o sul costo del credito.

Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, poi, devono riportare questi dati in maniera precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, può intervenire nella precisazione delle caratteristiche degli annunci pubblicitari, delle relative modalità di divulgazione e dei criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.

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Divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata. Infine, è previsto il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

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