Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Murales realizzato con il consenso del condominio: può essere considerato un'opera abusiva?

Anche un murales è soggetto alle formalità dei titoli edilizi? La risposta del Consiglio di Stato.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
20 Feb, 2023

l termine murales indica ogni tipo di pittura realizzata su pareti esterne, generalmente di grandi edifici.

Il fenomeno riguarda anche le facciate dei caseggiati. Ma tali opere possono essere realizzate liberamente o richiedono un titolo abilitativo edilizio?

La questione è stata trattata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1289 del 7 febbraio 2023.

Murales realizzato con il consenso del condominio e necessità di un titolo edilizio. La vicenda

Il Comitato civico di un quartiere, comunicava, a mezzo pec, a rappresentanti del Comune, l'intenzione di realizzare sulla facciata esterna di un condominio (con il consenso della collettività condominiale) un dipinto murale in memoria di un adolescente del quartiere deceduto in circostanze connesse allo svolgimento di una rapina.

Dopo la realizzazione del dipinto murale in questione, però, il Comune ordinava il ripristino dello stato dei luoghi sostenendo, tra l'altro, che la realizzazione di un dipinto murale (espressione con la quale è preferibile tradurre la parola ispanica "murales") sulla facciata di un palazzo costituiva una trasformazione riconducibile nella categoria della "manutenzione straordinaria".

Il condominio, per il tramite del proprio amministratore condominiale, presentava istanza di autotutela ai competenti uffici comunali al fine di ottenere l'annullamento in sede amministrativa dell'ordine di rimozione del dipinto murale, ma a tale istanza non seguiva risposta da parte dell'amministrazione. Dopo altre iniziative, i condomini ricorrevano al Tar che dava ragione al Comune.

In particolare i giudici di primo grado sostenevano, in buona sostanza, che la realizzazione pittorica sulla facciata del fabbricato condominiale andava ricondotta nell'ambito della categoria degli interventi di manutenzione straordinaria in quanto aveva determinato la stabile (anche se reversibile) trasformazione dell'aspetto esteriore dell'edificio, rinnovandone una facciata esterna prospiciente la strada pubblica; in ogni caso ricordava che il Regolamento edilizio vigente nel Comune, per le costruzioni ricadenti nei centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, riconduce alla categoria della manutenzione ordinaria solo la tinteggiatura delle facciate e i lavori connessi che non alterano le tinte preesistenti. Il condominio si rivolgeva al Consiglio di Stato.

Secondo i condomini un maggior rilievo avrebbe dovuto avere il parere ed il nulla-osta della Soprintendenza che, in sintesi, aveva qualificato il murale in questione alla stregua di un'opera decorativa, quindi "non irreversibile", alla quale non erano di ostacolo vincoli specifici.

Inoltre facevano presente che l'opera in questione non può essere considerata abusiva, non solo in ragione di quanto espresso nel nulla-osta di cui sopra, ma perché va ricondotta in edilizia libera sicché, non essendo necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione di inizio attività, per l'intervento in questione ben avrebbe dovuto essere assentita la CILA in sanatoria presentata.

Consiglio di Stato: il murale non è attività edilizia libera

I giudici ammnistrativi hanno dato torto al condominio. In particolare hanno evidenziato che un dipinto murale non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera, come intende sostenere il condominio appellante.

Lavori condominiali, quali in edilizia libera?

Infatti il punto 2 dell'allegato al D.M. 2 marzo 2018 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222") riconduce a questa categoria solo la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente (testualmente, con riferimento all'opera "Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)" e all'elemento "Intonaco interno e esterno").

Ne consegue che, qualora l'intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell'edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell'aspetto esterno dell'edificio, non può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera.

Del resto gli stessi giudici amministrativi hanno notato che il rinnovamento dell'aspetto originario della facciata di un edificio, peraltro attraverso un dipinto murale che è destinato a caratterizzare innovativamente la facciata stessa in modo immediatamente ed evidentemente percepibile alla vista comune (presentando, peraltro, una dimensione non indifferente, pari a 6 x 6 m.), non può ricadere nella disciplina della "manutenzione ordinaria", che riguarda sì gli interventi di rivestimento e tinteggiatura, ma "senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori".

Sono interventi di manutenzione ordinaria, infatti, quelli che servono a riparare, ristrutturare e sostituire le finiture esterne degli edifici senza modificare i caratteri originari, come il colore e i materiali. Tra questi ci sono, ad esempio il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate e la pulitura delle facciate.

Come evidenziano i giudici amministrativi la rappresentazione di un murale che, in quanto tale, viene a innovare l'aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio non costituisce manutenzione ordinaria ma "straordinaria".

Infatti, trattandosi di opere esterne, qualora non siano riproposti gli aspetti preesistenti o ne siano modificate le caratteristiche, posizioni, forme e colori, gli interventi sono da intendersi quali manutenzione straordinaria e, dunque, occorre dotarsi del relativo titolo edilizio.

Una volta appurato che per la realizzazione di un murales occorre lo specifico titolo edilizio, il Consiglio di Stato, sottolineando la mancata presentazione dello stesso, se non in sanatoria, non ha potuto far altro che rilevare la correttezza dell'intervento sanzionatorio ad opera dell'amministrazione comunale.

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato 7 febbraio 2023 n. 1289
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento