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I reiterati squilli telefonici, fatti dall'inquilino del piano di sotto, concretizzano il reato di molestia

Molestie telefoniche e stalking. Continui squilli telefonici al condomino del piano di sopra.
Ivan Meo 

Questa volta non sono i call center a disturbare il condomino, ci pensa l'inquilino del piano di sotto.

Non mettete limiti alla fantasia. La casistica giurisprudenziale è veramente immensa. La vicenda, che andremo ad analizzare, è quanto mai singolare.

I protagonisti sono due abitanti di uno stabile, proprietari di due appartamenti collocati su piani diversi.

Il condomino del piano superiore in riceveva, nell'arco della giornata per qualche mese, brevi e ripetute telefonate anonime, che si concretizzavano con squilli o chiamate mute di breve durata. Il condomino esasperato decide di effettuare una denuncia.

Dalle indagini condotte si scopre che le insistenti chiamate provenivano dal condomino che abitava al piano di sotto.

Quest'ultimo, chiamato a giudizio, si giustificava asserendo che le telefonate avevano la finalità di “comunicare” tutto il disagio subito da sé e la sua famiglia per i rumori molesti che erano costretti a subire per via delle feste che il suo vicino organizzata nelle più svariate ore del giorno e della notte inventando anche decine di persone contemporaneamente.

Ma questo era solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: le due famiglie, precedentemente, si erano già “scambiate” reciproche denunce per ingiuria e minaccia.

Da non perdere: Stalking in condominio. Quando i vicini ti rendono la vita impossibile.

Le motivazioni. Il Tribunale, analizzando le risultanze processuali ed in base alle prove, ha ritenuto responsabile l'imputato per il reato di molestie.

Secondo il Tribunale, dall'analisi dei tabulati, è facile capire la pretestuosità della tesi dell'imputato vista la natura di tali chiamate e soprattutto perché l'imputato si rendeva conto che i chiamati rifiutavano ogni contatto con lui.

Per tale motivi la condotta si configura in quella del reato prescritta dall'articolo 660 del Cod pen. che punisce il fatto di chi rechi a taluno molestia o disturbo, per petulanza o biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, si ritiene che il reato di molestia può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo (Cassazione n. 23521 del 22/04/2004).

Ciò che conta, infatti, è che la condotta in questione sia caratterizzata dalla petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona offesa (Cassazione 4053 del 12/12/2003).

Molestie telefoniche e stalking? Per rimanere in argomento ricordiamo che qualunque tipo molestia e di minaccia che si riveli quale fastidiosa intrusione della sfera individuale altrui può ritenersi penalmente rilevante ex art. 612 bis c.p., dal momento che la condotta idonea ad integrare la fattispecie di reato è “a forma libera”.

La sentenza. n. 20328/2010 della Corte d'Appello di Torino, confermata dalla Cassazione.(sentenza 18 aprile 2012, n. 14997) ha espressamente riconosciuto che le molestie idonee ad integrare la fattispecie delittuosa possono per l'appunto consistere in “reiterati contatti telefonici”. Il condomino-stalker deve lasciare l' appartamento e mantenersi a una distanza di sicurezza

Per commetter il reato è necessario una condotta reiterata nel tempo, che si concretizza con contatti telefonici ripetuti ed insistenti, tali da ingenerare nella vittima uno stato di soggezione psicologica. I contatti, devono essere duraturi indesiderati, sgraditi ed intrusivi, idonei a creare un disagio psichico nella vittima.

Da leggere: Si può essere condannati, anche senza essere visti, se si danneggia l'antenna del proprio vicino?

Sentenza
Scarica Tribunale di Taranto - Sezione I penale - Sentenza 26 gennaio 2015 n. 154
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