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Moglie abbandona la casa coniugale in comunione legale: l'ex marito può usucapire immobile in comunione

L'ex marito può ottenere l'usucapione dell'immobile in comunione legale grazie alla gestione continuativa e pacifica, dopo l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie.
Redazione Condominioweb 
7 Feb, 2025

L'usucapione è un istituto giuridico che permette a una persona di acquisire la proprietà di un bene attraverso il possesso continuato e pacifico di tale bene per un periodo di tempo determinato dalla legge. Affinché l'usucapione sia riconosciuta legalmente e opponibile a terzi, è necessario un accertamento giudiziale.

Vediamo una recente vicenda.

L'acquirente di un appartamento (nel dicembre '75) caduto nella comunione legale dei beni con la moglie ed adibito a residenza familiare si separava legalmente; successivamente si verificava l'abbandono del tetto coniugale da parte della donna (agli inizi del 1982), cui faceva seguito il divorzio pronunciato nel maggio '90.

A fronte di tale situazione l'ex marito si rivolgeva la Tribunale dichiarando di possedere uti dominus ed in modo ininterrotto e pacifico, da quarant'anni, l'unità immobiliare, residenza del nuovo nucleo familiare instaurato con altra donna (prima convivente more uxorio e poi moglie dal '93); di conseguenza invocava l'intervenuta usucapione in suo favore della quota di comproprietà dell'ex moglie dell'appartamento.

L'ex marito ottiene il riconoscimento dell'usucapione sull'immobile di famiglia

Il Tribunale ha notato che l'ex marito ha continuato a godere e disporre dell'immobile, provvedendo alla sua gestione onerosa (coprendo da solo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le imposte e tasse). Ha poi abitato l'immobile con l'attuale moglie, come è risultato dalle testimonianze (conoscenti e fratello dell'attore) e dai riscontri documentali.

Del resto la moglie ha lasciato il domicilio coniugale all'inizio del 1982 senza farvi ritorno.

Se il marito ha posseduto uti dominus (come proprietario) ed in modo ininterrotto e pacifico l'immobile adibito a residenza coniugale per quarant'anni, può legittimamente invocare l'intervenuta usucapione a suo favore della quota di comproprietà dell'ex moglie (Trib. Taranto 9 gennaio 2025 n. 42).

In una situazione di proprietà indivisa, in cui ogni comproprietario ha il compossesso della cosa comune esteso indistintamente a ogni porzione della stessa, per usucapire la quota di un altro comproprietario è necessario che il richiedente dimostri di aver posseduto l'intero bene come se fosse il proprietario esclusivo (uti dominus).

Per fare ciò, è necessaria una manifestazione di dominio esclusivo sul bene comune da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso degli altri comproprietari. Questo significa che l'attività deve essere continuativa e tale da escludere qualsiasi possesso o diritto degli altri comproprietari sul bene.

La gestione uti dominus del bene in modo continuo ed incontrastato fin dal momento necessario per l'acquisto ad usucapionem della proprietà, ha consentito al marito di ottenere il provvedimento richiesto.

Se il tribunale accerta che i requisiti per l'usucapione sono stati soddisfatti, emette una sentenza che riconosce la proprietà del bene a favore del richiedente.

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La sentenza di accertamento va trascritta nei pubblici registri (art.2651 c.c.), al fine di garantire la continuità delle trascrizioni.

Sentenza
Scarica Trib. Taranto 9 gennaio 2025 n. 42
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