La vicenda. Tizia (proprietaria di un appartamento sito al piano terra) conveniva in giudizio il condominio per sentir dichiarare la nullità della delibera di approvazione del consuntivo (26.02.2008).
Secondo l'attrice l'assemblea aveva adottato il criterio di ripartizione delle spese in parti uguali invece di procedere alla suddivisione in base alle tabelle millesimali.
Con una successiva citazione la stessa attrice contestava la legittimità di un'altra delibera (24.04.2008) con la quale si era proceduto alla revisione delle tabelle millesimali.
A tal proposito, Tizia eccepiva che la modifica sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di legge, senza contare poi che le nuove tabelle contenevano degli evidenti errori di valutazione commessi dal tecnico incaricato.
Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva che per oltre vent'anni, a causa del mancato completamento dell'iter di approvazione delle varie tabelle, gli appartamenti, tutti uguali, erano stati considerati identici a ogni effetto di legge anche ai fini della ripartizione delle spese.
Quanto poi alla seconda delibera il condominio ha sostenuto che si trattava solo della decisione di affidare a un tecnico la redazione e revisione delle tabelle e che pertanto la stessa non poteva essere considerata nulla.
Il ragionamento del Tribunale di Bari. Nel caso di specie, la tabella che l'attrice invocava, in particolare la tabella "B", relativa alle parti comuni di ogni singolo corpo di fabbrica, assegnava alla stessa 250,27 millesimi mentre la ripartizione in parti uguali (effettivamente adottata) era di 250,00 millesimi e quindi inferiore con conseguente minor esborso di somme per la stessa attrice.
Continua [...]