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Affitti brevi. In arrivo nuovi moduli per le segnalazioni alla Pubblica Sicurezza

La comunicazione dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente mediante trasmissione con mezzi informatici o telematici (Alloggiati web).
Redazione Condominioweb 
5 Apr, 2019

Affitti brevi. Con l'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 (manovra correttiva alla Legge di Bilancio 2017, definitivamente approvata con la L. n. 96/2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ord. n. 31), il Legislatore ha introdotto un nuovo concetto di locazione breve da parte delle persone fisiche che detengono gli immobili nella sfera personale.

La versione definitiva del comma 1 dell'articolo 4 prevede che "si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

La definizione fornita dal D.L. n. 50/2017 prevede poi che tale disciplina si applichi solo ai contratti stipulati da persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa; rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina anche i contratti stipulati tramite intermediari, che potrebbe essere sia un'agenzia immobiliare sia un portale come ad esempio Airbnb, Booking, Homeaway ecc.

Contratti di locazione. Arriva il nuovo modello RLI 2019

Decreto sicurezza. Con la recente conversione in legge del c.d. "Decreto Sicurezza" n. 113 del 4 ottobre 2018, il legislatore con l'art. 19 bis ha introdotto l'obbligo di comunicazione alla Questura.

Per meglio dire, con tale disposizione, è stato precisato che "l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni".

Quindi, interpretando l'articolo in esame, si evidenzia che entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, dovranno essere comunicate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La circolare del Ministero dell'Interno. In argomento, il Ministero dell'interno - su segnalazione di Confedilizia - ha diramato una circolare alle Questure (n.557/PAS/U/003784/12982.LEG), invitandole ad adeguare la relativa modulistica di accesso al fine di considerare una tipologia di ospitalità, la locazione (priva di obblighi autorizzativi e simili), diversa da quella riguardante le strutture ricettive, per le quali era stato pensato il sistema "Alloggiati Web".

Inoltre, rispondendo ad un'altra segnalazione di Confedilizia, il Ministero ha poi chiarito che, in caso di locazione o sublocazione inferiore a 30 giorni a cittadini estranei all'Unione europea, l'obbligo di comunicazione introdotto dal decreto sicurezza assorbe quello previsto dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

In conclusione, giova ricordare che la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati e quindi è sanzionata penalmente ex art. 7TULPS (Corte di Cassazione, sez. I 28 aprile 2017 n.1767 e 14 novembre 2008 n.42565).

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