Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Mercato elettrico, liberalizzazioni ed effetti sul condominio

L'avvento della liberalizzazione ha mutato l'assetto dei ruoli e dei servizi alla base della fornitura di energia elettrica per il cliente finale.
Marco Pezzaglia - Ingegnere 
5 Lug, 2019

Come noto a partire dei primi anni 2000 il mercato elettrico italiano è stato liberalizzato sotto la spinta dell'Europa che imponeva a tutti gli Stati membri di stabilire un nuovo assetto del mercato.

Da tale percorso si attendeva uno sviluppo concorrenziale che avrebbe consentito di poter usufruire dell'energia elettrica secondo standard di qualità moderni e sempre a minor costo. L'avvento della liberalizzazione ha mutato l'assetto dei ruoli e dei servizi alla base della fornitura di energia elettrica per il cliente finale: anche la fornitura di energia elettrica ai condòmini e ai condomìni rientra nel campo di applicazione del nuovo assetto.

Se si vuole comprendere l'attuale processo di rinnovamento dell'assetto dell'approvvigionamento di energia elettrica in condominio che include anche la modalità dell'autoconsumo (vedi gli articoli già pubblicati su tale tema) è necessario comprendere quella che è stata l'evoluzione storica del sistema elettrico negli ultimi vent'anni.

Uno degli aspetti di maggior rilievo è costituito dal fatto che con la liberalizzazione del sistema elettrico le attività di gestione delle reti elettriche sono state separate e rese autonome rispetto all'attività di vendita dell'energia elettrica.

In pratica quella che una volta era la fornitura di energia elettrica è stata scomposta in più attività tra loro autonome e gestite da soggetti diversi.

Il contratto di fornitura che ogni cliente finale si trova a siglare con un'impresa di vendita in realtà sottende il fatto che il venditore con cui si finalizza il contratto sarà il soggetto che si farà carico di approvvigionare la quantità di energia elettrica necessaria al cliente, mentre il trasporto di tale energia del punto di produzione al punto di consegna sarà effettuato invece da società diverse dall'impresa di vendita che agiscono sulla base di una concessione: più precisamente, una società che gestisce la trasmissione di energia elettrica sulle reti di alta tensione (società unica su tutto il territorio nazionale: Terna S.p.A.) e una società che gestisce la distribuzione di energia elettrica sulle reti di media e bassa tensione fino al punto di connessione con l'utenza (imprese di distribuzione concessionarie uniche per territorio comunale).

La società che gestisce la trasmissione gestisce anche tutte le attività connesse al mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale a cui corrisponde una voce in bolletta che si chiama "dispacciamento" (in un futuro articolo vedremo più nel dettaglio la struttura della bolletta elettrica).

Lo svolgimento di un servizio in regime di concessione comporta per le imprese interessate il doversi sottoporre ad una regolazione effettuata da un organismo terzo indipendente: in Italia tale organismo è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA - con sede a Milano).

Detta regolazione stabilisce per le imprese quali devono essere gli standard minimi di qualità tecnica e commerciale e le tariffe per la connessione e l'uso delle reti fino al punto di connessione con l'utente.

Il servizio di vendita è invece un servizio completamente libero (fatta eccezione per il regime di maggior tutela su cui si tornerà più avanti in altri articoli): ciò significa che l'impresa di vendita contratta liberamente il prezzo dell'energia elettrica con il cliente finale che è libero di scegliersi una qualunque impresa di vendita presente sul mercato.

Qualunque impresa di vendita sarà selezionata dal cliente finale questa avrà l'obbligo di andare per conto del cliente a concludere un contratto per il trasporto dell'energetica con le imprese che invece risultano essere concessionarie.

L'impresa di vendita ribalterà poi sul cliente finale i costi del trasporto oltre che i costi di approvvigionamento dell'energia da lei svolta.

Serve sottolineare come le imprese di vendita, sebbene libere, abbiano comunque degli obblighi di trasparenza nella presentazione delle offerte in maniera tale che il consumatore possa effettuare una scelta del proprio venditore secondo un confronto oggettivo tra più offerte.

La somma dei due servizi, quello di trasporto (trasmissione e distribuzione) e quello di vendita, è il binomio principale su cui si fonda il prezzo finale dell'energia elettrica al cliente; a tali due componenti sono poi da sommare degli oneri generali di sistema e la tassazione.

Tale regime si applica a tutti i clienti finali indistintamente siano essi singoli condomini o il condominio inteso come utenze comuni con l'unica differenza che ciascun condomino per sceglie liberamente per sé stesso il proprio venditore mentre il condominio dovrebbe deliberare in assemblea il venditore che fornisce l'energia elettrica per i servizi comuni.

Contratti luce; cambio frequente di fornitore da parte dell'amministratore. Legittimo o business?

Sulla base di quanto sopra indicatosi comprendere come, nel caso di adesione ad una modalità di autoconsumo collettivo, l'eventuale creazione di una rete interna di distribuzione di un condominio determinerà per i condomini un mutamento del regime di accesso al mercato in quanto il distributore potrebbe non avere più un contatto diretto con il singolo condomino e con l'utenza condominiale e allo stesso modo il soggetto che produce internamente l'energia e la distribuisce ai singoli utenti e non risulterebbe essere un venditore soggetto ai vincoli di trasparenza a cui sono soggetti invece le imprese di vendita del mercato.

La scelta di costituzione di un sistema di autoconsumo collettivo deve quindi essere attentamente valutata e non è da escludere che in corso di recepimento delle varie direttive che introducono nuovi modelli di approvvigionamento, specialmente in campo condominiale, si definiscano delle condizioni similari a quelle che attualmente si applicano alle imprese che operano nel libero mercato.

Sebbene quindi la strada della formazione di nuovi sistemi sembra aperta, serve attendere ancora quelle che saranno le regole per poterlo fare e come condomini e amministratori di condominio servirà avere contezza dei benefici ma, anche dei rischi che certe scelte comporteranno.

L'amministrazione del condominio si arricchirà quindi di una funzione importantissima che sarà quella di gestire un sistema energetico condominiale.

Reddito di cittadinanza: sarà possibile anche pagare le utenze domestiche?

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento