Il fatto. La proprietaria di un appartamento in condominio impugnava il verbale di assemblea condominiale che aveva deliberato sulla nomina dei consiglieri e dell'amministratore, sul bilancio preventivo e relativa ripartizione delle spese.
La condomina contestava la nullità della delibera, in quanto l'assemblea - nonostante specifica richiesta - non aveva inserito nel verbale un documento scritto predisposto dal delegato della stessa condomina, che avrebbe dovuto essere invece parte integrante del verbale stesso.
Contestava inoltre che nel quorum costitutivo e in quello deliberativo risultava attribuita la titolarità di partecipare all'assemblea ad un soggetto che, a suo dire, non era proprietario di alcuna abitazione all'interno del condominio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2281 del 3 febbraio 2020, ha rigettato la domanda.
Importanza del verbale. Il verbale dell'assemblea di condominio - si legge nella sentenza -costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte.
La sua redazione è una operazione "imprescindibile " nel procedimento collegiale. Infatti, dalla verbalizzazione risulta:
- se l'assemblea sia stata o no ritualmente convocata, ovverosia se tutti i condomini siano stati o no avvisati;
- se a tutti i partecipanti sia stato o no comunicato l'ordine del giorno;
- se la costituzione sia stata considerata regolare o irregolare, per la presenza o il difetto delle maggioranze personali o reali prescritte;
- se vi sia stata o no discussione;
- infine, se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze.
Assemblea deserta. Il verbale inoltre deve essere redatto anche quando l'assemblea non delibera.
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