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Agenti d'affari in mediazione. Il disegno di legge ha introdotto una disciplina sulle situazioni di incompatibilità ostative dell'esercizio

Secondo i primi commentatori, la legge europea 2018 reintroduce il conflitto tra mediazione e attività d'impresa nel medesimo settore merceologico.
Redazione Condominioweb.com 

Lo scorso 16 aprile, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 822-B, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2018", già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, che dunque è ora legge.

Alcune considerazioni critiche a margine del Disegno di legge Europea 2018

La nuova norma. L'art. 2 della legge contiene disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, che si sono rese necessarie per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175, che la Commissione Europea ha aperto nei confronti del nostro Paese.

Dunque, per effetto dell'approvazione della norma, all'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore", il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Alcune considerazioni. Secondo i primi commentatori, la legge europea 2018 non solo reintroduce il conflitto tra mediazione e attività d'impresa nel medesimo settore merceologico che era stato vietato dalla prima versione della 39/1989 (e poi probabilmente abolito dalla fumosa legislazione successiva); ma, soprattutto, impedisce che: dipendenti di banche e assicurazioni vengano "riconvertiti" in agenti immobiliari e allocati in società che abbiano l'intermediazione come proprio oggetto sociale; l'esercizio della mediazione venga effettuato in ogni frangente in cui vi sia un conflitto di interesse tra il mediatore e la situazione in cui l'intermediazione viene svolta.

Dunque, da una prima lettura, la norma di chiusura lascia aperta la possibilità che venga provato un generico conflitto di interessi. In sostanza, quando l'attività esercitata in pianta stabile, individuata tra quelle imprenditoriali, professionali o svolte quale dipendente non impedisca l'esercizio della mediazione, al mediatore professionale può essere precluso svolgere l'attività che è abilitato ad esercitare nelle (specifiche) situazioni in cui possa prefigurarsi un conflitto di interessi.

In conclusione, mentre il testo previgente del comma 3 considerava incompatibile con l'esercizio dell'attività di mediazione ogni attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, il nuovo testo approvato riduce l'incompatibilità all'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione.

Inoltre, la nuova versione del terzo comma esclude che insieme alla mediazione possa essere svolta attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni solo se afferente al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione. Ancora, l'esercizio dell'attività di mediazione risulta incompatibile con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad ogni modo, la medesima attività è comunque incompatibile "in situazioni di conflitto di interessi".

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