Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Quando la mediazione va in ferie

La mediazione obbligatoria e la sospensione feriale: chiarimenti sul periodo estivo e i termini di decadenza per l'impugnazione delle delibere condominiali.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 
Lug 18, 2019

Come noto il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione. È altrettanto pacifico che in materia condominiale, l'esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità.

La questione di cui ci occuperemo nel presente articolo trae spunto da una recentissima sentenza del Tribunale di Roma che ha affrontato non tanto l'oramai conosciutissimo procedimento di mediazione quanto, in particolare, l'incidenza del periodo estivo sul predetto procedimento.

Per essere più chiari, il Tribunale di Roma, sez. V, Dott.ssa Berti, con la sentenza n. 4927 del 5.3.2019 ha chiarito che la sospensione feriale è applicabile anche quando, prima di agire in giudizio si proponga domanda di mediazione prevista come obbligatoria.

I termini processuali, infatti, sono soggetti alla sospensione feriale durante il periodo estivo. In buona sostanza, tali termini, se ricadono nel periodo coperto da "feriale giudiziaria" sono sospesi nel predetto periodo e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione, dal primo giorno successivo.

L'istituto della feriale giudiziaria venne introdotto con la legge numero 472/1969 che prevedeva un periodo di sospensione dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Successivamente, con il decreto legge numero 132/2014, il legislatore ha deciso di abbreviare il periodo predetto, riducendolo, a partire dal 2015, al periodo che va dal 1° al 31 agosto. I termini, dunque, ricominciano a decorrere dal 1 settembre.

Tuttavia, anche tale accorciamento non pare essere stato ben accolto ritenendosi, in realtà, che un'abbreviazione del periodo di feriale giudiziario abbia solo comportato disagi, tanto che si pensa di far rivivere la sospensione feriale nel periodo intercorrente tra il 1 agosto ed il 15 settembre. La questione si pone nei termini su indicati per gli atti processuali.

Tra questi, il Tribunale di Roma, con la sentenza N. 4927/2019 annovera sicuramente anche l'istanza di mediazione e gli atti propri del procedimento di cui al D.Lgs. 28/2010.

Mediazione in condominio. Quali sono i requisiti di procedibilità?

Il fatto. Una condomina, quale proprietaria di un'immobile sito all'interno di un condominio, instaurava un procedimento di mediazione di cui il Condominio, chiamato in mediazione, veniva reso edotto.

Il procedimento di mediazione si concludeva con un verbale negativo che sanciva il fallimento del procedimento di mediazione.

Di talché, la condomina, decideva di adire il Tribunale di Roma, citando in giudizio il Condominio, onde impugnare due delibere assembleari, ritenute dalla condomina nulle e/o annullabili.

Si costituiva in giudizio il Condominio il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere assembleari perché tardiva. Asseriva, per l'effetto, che la condomina era decaduta dal diritto di impugnare le delibere in questione essendo spirato il termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c. e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda.

La decisione in commento, trae spunto dalla domanda del Condominio con la quale veniva richiesto al Giudice di accertare la tardività della proposta impugnazione, sulla seguente considerazione: Per il condominio l'impugnativa sarebbe tardiva perché al procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal D.LGS. 4 marzo 2010, n. 28 non è applicabile la sospensione feriale.

Inoltre, secondo la tesi avanzata dal Condominio, "il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. (trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti) non sarebbe stato in ogni caso rispettato in quanto la proposizione dell'istanza determinerebbe una sospensione di detto termine e non un'interruzione con la conseguenza che, a seguito del deposito del verbale negativo di mediazione (nel caso di specie il 10/11/2016), il termine per impugnare è ripreso a decorrere per i giorni rimanenti e l'attore avrebbe notificato tardivamente la citazione."

Va detto che il comma 6 dell'articolo 5 del dlgs. 28/2010 così dispone: "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda, giudiziale", e che "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".

Esaurita la fase istruttoria, trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle relative repliche, il Giudice, con la sentenza richiamata si pronunciava negativamente sull'eccezione di tardività dell'azione giudiziaria, ritenendola infondata sulla considerazione che la sospensione feriale si applica anche quando la parte proponga, prima del giudizio, procedimento di mediazione obbligatoria.

In bona sostanza, il Giudice è chiamato - al fine di valutare la fondatezza o meno della predetta eccezione - alla seguente verifica: se il termine di decadenza si sia consumato prima che sia stato avviato il procedimento di mediazione. In tale caso, il Giudice Capitolino ritiene che si "deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale."

Verbale di assemblea condominiale e partecipazione ad una procedura di mediazione civile.

Il Tribunale di Roma, in motivazione, richiama la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 49/1990) che aveva chiarito che il periodo di sospensione feriale è applicabile anche ai termini di impugnazione delle delibere assembleari, come previsto dall'art 1137 c.c. e precisando che "Questa Sezione ritiene che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e ss.mm.; ne discende che il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell'attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale (sent. n. 17747/2016 RG. 4082/2015 Trib. Roma, V Sez.)".

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la domanda di mediazione, infatti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed "impedisce" la decadenza con la conseguenza che l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13).

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma-sent 4927 del 5.3.19
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento