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Marca da bollo, chi la paga?

Quando deve essere applicata la marca da bollo? Qual è la normativa di riferimento? Chi è tenuto al pagamento?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La marca da bollo è un'imposta dovuta dai contribuenti in determinate situazioni.

Si tratta di un'imposta indiretta, prevista per legge (D.P.R. 642/1972) che colpisce specifici atti, da corrispondere in misura fissa o proporzionale a seconda della tipologia della fattispecie.

Prima di addentrarci nel tema specifico della marca da bollo da € 2,00, specifica per le quietanze, preme evidenziare alcuni aspetti e distinguo.

Marca da bollo e contributo unificato

La marca da bollo non deve essere confusa con il contributo unificato.

Mentre le marche da bollo si utilizzano per le fatture, i pagamenti, la richiesta di copie, atti notarili e così via, come meglio si vedrà in seguito, il contributo unificato è una tassa che deve sempre essere corrisposta al momento in cui si iscrive a ruolo una causa.

Il suo importo viene definito dal valore della tipologia di procedura da iniziare e dell'importo che si domanda nell'atto introduttivo.

Affianco al contributo unificato, normalmente è prevista la corresponsione di una marca da bollo forfettaria da 27,00 euro.

Marche da bollo per copie conformi

Si tratta di marche relative a copie rilasciate da pubblici ufficiali, che ne attestano la conformità. L'originale può ad esempio essere un atto giudiziario, ad esempio sentenze, decreti ingiuntivi, verbali di sfratto, o anche mutui ipotecari.

Al fine di ottenere il rilascio delle copie conformi, occorre che l'originale dell'atto che si vuole ottenere in copia conforme sia accompagnato da apposita marca da bollo, il cui importo varia a seconda dei casi.

La marca da bollo per questa fattispecie viene apposta sull'originale, con timbro e data del rilascio della copia conforme, in modo che sull'originale risulti verificabile in qualsiasi momento quante copie conformi siano state rilasciate, a quali soggetti ed in quali date.

Marca da bollo di € 16,00

La marca da bollo da 16,00 euro è da qualificarsi quale imposta indiretta in riferimento a documentazioni che hanno come oggetto il negozio giuridico o in generale un atto di natura commerciale, giudiziale o stragiudiziale.

Il suo obbligo nasce dal fatto che lo scritto cui si riferisce è in grado di produrre effetti giuridici.

Così ad esempio deve essere applicata nei casi di atti delle pubbliche amministrazioni, di documentazioni societarie e notarili e così via.

Il suo principio cardine è altresì la convalida dei documenti pubblici, come ad esempio atti notarili, passaporti, registri o dichiarazioni di vario genere.

La normativa di riferimento (D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972) dispone espressamente i casi di esenzione.

Marca da bollo da € 2,00

Questa marca attiene al rilascio della quietanza da parte del creditore nel momento in cui viene corrisposto il pagamento dal debitore ex art. 1199 c.c., con l'esclusione delle quietanze di stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (Art. 26, tabella, allegato B, D.P.R. n. 642/1972).

Sempre in termini generali, sotto il profilo fiscale, questa marca da bollo può essere definita un tributo alternativo all'IVA perché essa va applicata solo per le fatture che non subiscono l'addebito di iva.

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A norma del D.M. 24 maggio 2005, vi è una soglia minima da cui parte l'obbligo della sua corresponsione. Il valore deve essere superiore a € 77,47: per importi superiori la marca da bollo deve essere applicata qualsiasi sia il formato della fattura, cartaceo o elettronico.

Per gli importi pari o inferiori non si è mai tenuti all'obbligo della marca da bollo.

Nel caso in cui la fattura abbia voci di prestazioni sia per importi soggetti ad IVA sia per quelli esenti, si deve tener conto sempre del valore di € 77,47 per quelli non soggetti ad Iva. In questo caso si applica la marca da bollo se questi importi sono superiori a € 77,47.

Chi è tenuto al versamento della marca da bollo è il debitore.

Se nonostante ciò la marca da bollo non venga apposta, entrambe le parti sono tenute in solido al pagamento. In alternativa, chi ha ricevuto la ricevuta priva della marca, può pagare l'imposta entro 15 giorni recandosi all'ufficio del registro senza spese e interessi.

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Il valore di questa marca da bollo è sempre il medesimo per qualsivoglia transazione per cui è dovuta ed è pari a € 2.00.

Si è detto prima che la marca ha valore alternativo all'Iva.

Alla luce di questo principio, entrando più nel dettaglio delle varie casistiche e della relativa normativa, sono soggette alla marca da bollo, le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti le operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972); le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972); le operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972); le operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972); le operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Sul versante opposto, sono sempre esenti dalla marca da bollo le fatture, le note di credito, di addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA; fatture relative a operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993); le Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Bollo contrassegno telematico o bollo virtuale

Si tratta materialmente di contrassegno telematico adesivo che può essere acquistato presso i tabaccai che emettono valori bollati, oppure, può essere assolta per via telematica con il bollo virtuale.

Può essere virtuale anche per le fatture cartacee, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate: in questo caso si effettua con pagamento tramite F24 entro 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio (cioè entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno di imposta) mentre per la fattura elettronica è con versamento semestrale o trimestrale, tramite modello F24 o addebito in conto corrente.

È semestrale nel caso in cui l'importo totale non supera € 1.000,00 euro mentre deve essere trimestrale nel caso in cui superi questa soglia.

Marca da bollo e materiale apposizione

Sulla fattura originale, il contribuente, deve apporre la marca da bollo originale, quindi il contrassegno adesivo deve essere fisicamente attaccato sulla fattura che viene consegnata al cliente. La copia con il numero ID viene archiviata dal professionista che l'ha emessa.

L'esatta dicitura da apporre sulla copia conforme cliente è "Imposta di bollo assolta sull'originale" a cui deve far seguito la trascrizione del numero identificativo della marca da bollo applicata sull'originale consegnato al cliente.

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