Con il decreto "banda ultralarga" si è posto l'accento sull'articolo 1135, secondo comma, laddove prevede che l'amministratore è in grado di dare luogo all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ove le stesse assumano carattere urgente.
Una recente Sentenza del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 17 gennaio 2019, permette di riflettere sull'istituto in ordine alla relativa applicazione pratica.
Il caso da cui prende spunto la vicenda storica è collegato ad un appalto di opere all'interno del condominio, da parte dell'amministratore. A seguito della definizione dei lavori, l'appaltatore ha chiesto in pagamento il prezzo originariamente convenuto.
Il condominio ha contestato la qualità delle opere ed ha assunto che nulla sarebbe dovuto al medesimo richiedente anche in ragione della circostanza per la quale le opere commesse non fossero state deliberate da parte dell'assemblea dei condòmini.
La tipologia dei lavori riguardava l'impermeabilizzazione della copertura, a fronte delle infiltrazioni che si erano verificate nei vani sottostanti.
Va anche detto che il caso storico premetteva su un rapporto iniziale tra il condominio l'appaltatore che riguardava però altre tipologie di lavori, seppure riguardanti la copertura del fabbricato edilizio di che trattasi.
Il provvedimento. La principale delle questioni affrontate dal giudice pavese riguardava proprio quella relativa all'urgenza dei lavori. L'esame della fattispecie si poneva, infatti, condizione preliminare al fine di esaminare la fondatezza dell'eccezione sollevata dal condominio.
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