La manutenzione del parco comune all'interno di un supercondominio spetta all'intera compagine ai sensi dell'art. 1123, comma 1 c.c., a nulla valendo la circostanza che il taglio degli alberi e l'innesto di una siepe riguardino esclusivamente il lato del cortile prospiciente a uno solo degli edifici.
La vicenda. Ma se la sostituzione degli alberi con una siepe serve a proteggere dal rumore della pubblica via soltanto uno degli edifici del supercondominio, per quale motivo devo concorrere alla spesa pur dimorando nell'edificio sito sul lato opposto del parco?
Questo devono aver pensato le condomine impugnando la delibera che ripartisce gli oneri di cui al sopra descritto intervento a tutti i partecipanti al supercondominio.
In particolare, le doglianze si fondano su una duplice tesi: i beni in questione rappresentando un elemento decorativo e di protezione a favore degli abitanti di uno solo degli edifici, dal che soltanto a questi ultimi avrebbero dovuto essere addebitate le spese ai sensi dell'art. 1123, comma 2 e 3 c.c.; i lavori costituiscono un'innovazione del cortile, ma sono stati deliberati senza la maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 5 c.c.
Il Condominio ritiene invece, da un lato che il parco sia un bene comune all'intero supercondominio, quantomeno sul piano della potenziale destinazione e utilità; dall'altro lato che l'intervento debba essere inquadrato alla stregua di ordinaria manutenzione.
La sentenza. Con un'articolata pronuncia il Tribunale di Belluno rigetta l'impugnazione (Trib. Belluno n. 655/2016).
Premesso che il parco costituisce certamente una proprietà comune ai due condomini e che la fila d'alberi oggetto dell'intervento è prospiciente a uno solo degli edifici, non viene ritenuta condivisibile la premessa giuridica attorea secondo cui, nella fattispecie in esame, ci si troverebbe di fronte a un cosiddetto "condominio parziale".
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