Può accedere che il condominio sia debitore nei confronti di una ditta per lavori eseguiti nell'edificio condominiale e che questa ricorra al decreto ingiuntivo al fine di ottenere quanto di sua legittima spettanza.
Il condominio, dal canto suo, qualora ritenga di contestare il credito vantato dall'impresa può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo fornendo la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Il condominio potrà, ad esempio, eccepire la prescrizione del credito e o l'inadempimento dell'impresa, come è accaduto nella vertenza di recente decisa dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 8893 del 3 ottobre 2023).
Manutenzione ascensore, inadempimento della ditta e prescrizione del credito. Fatto e decisione
Una società di installazione e manutenzione ascensori chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per il pagamento della somma da quest'ultimo dovuta quale residuo prezzo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'ascensore dell'edificio condominiale, nonché per l'assistenza prestata in occasione di verifiche periodiche all'impianto.
Il condominio proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando l'invalidità del contratto di manutenzione per i seguenti motivi: la firma apposta non poteva essere riferibile al condominio, in quanto non esistente in quel periodo un amministratore; inoltre, la firma era illeggibile.
Il condominio sollevava, poi, due ulteriori eccezioni:
- prescrizione del credito ex art. 2948 n.4 c.c., in quanto riferite ad importi da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- inadempimento ex art.1460 c.c. per aver la ditta emesso alcune fatture per lavorazioni mai effettuate all'interno dello stabile.
Superata l'eccezione di invalidità del contratto essendo stato depositato dalla società opposta il contratto di manutenzione ascensore stipulato dalla predetta con l'allora amministratore di condominio e debitamente sottoscritto, il Tribunale esaminava le altre due eccezioni sollevate dall'opponente.
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito, il Tribunale rilevava che essa era maturata con riferimento ad alcune fatture trattandosi di prestazioni, nella specie riparazioni e manutenzioni dell'ascensore del condominio, di natura periodica e quindi rientranti nell'elenco previsto dall'art. 2948 c.c. n.4, prevedente il breve termine prescrizionale di cinque anni per quanto riguarda in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Quanto all'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con riferimento a due fatture, il Tribunale riteneva non provato l'adempimento delle riparazioni in contestazione, non avendo la ditta richiesto, ad esempio una Ctu, essendosi soltanto limitata al deposito di una serie di schede relative alla manutenzione mensile negli anni senza il riporto di date specifiche.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo revocandolo e riconoscendo parzialmente il credito vantato dalla ditta opposta.
Prescrizione e inadempimento: esiti della vertenza condominiale
Le riparazioni e manutenzioni dell'ascensore del condominio, sono di natura periodica e quindi rientranti nell'elenco previsto dall'art. 2948 c.c. n.4, che prevede il breve termine prescrizionale di cinque anni per quanto riguarda in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Nella specie, l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente è stata accolta con riferimento ad alcune fatture emesse dalla ditta ascensori non avendo la stessa nel termine di cinque anni esercitato il relativo diritto vantato.
L'opponente ha, poi, correttamente allegato l'inadempimento della ditta opposta, la quale, invece, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante ossia l'avvenuto adempimento.
All'uopo, sebbene nel giudizio di opposizione a D.I., l'opponente sia convenuto sostanziale della vicenda, il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)", (Cassazione civile Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, questa è tenuta a provare l'avvenuto adempimento della prestazione dovuta (nella specie, la ditta opposta non ha dato prova di aver adempiuto alle riparazioni portate da alcune fatture in contestazione).