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Mancato pagamento degli oneri condominiali. Gli acconti versati possono portare alla revoca del decreto ingiuntivo

È al momento della decisione dell'opposizione che il giudice deve verificare se ci sono tutte le condizioni per la condanna del condomino moroso.
Avv. Giuseppe Nuzzo Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. Con atto di citazione, due condomini agivano in giudizio davanti al giudice di pace nei confronti del Condominio, opponendosi al decreto ingiuntivo con il quale erano stati condannati all'immediato pagamento di euro 3.849,06 a titolo di oneri condominiali non corrisposti.

A fondamento dell'opposizione, i condomini sostenevano che non sarebbero state correttamente contabilizzate delle somme da essi già versate prima della notifica del ricorso e dopo la notifica del precetto, ed affermavano che nessuna somma era dovuta a titolo di spese condominiali. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo.

Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione, in quanto le delibere di approvazione dei relativi bilanci e del relativo riparto delle spese non erano mai state impugnate dai condomini.

Inoltre, i pagamenti affermati dai condomini non risultavano contabilizzati nei bilanci stessi.

Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale

I condomini hanno proposto appello innanzi al Tribunale di Milano. Secondo gli appellanti, la decisione di primo grado non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di pace non avrebbe tenuto conto del fatto che oggetto di doglianza non era il contenuto della delibera assembleare in materia di consultivo e di riparto delle spese, bensì la circostanza che non sarebbero stati conteggiati tutti i pagamenti effettuati, i quali avrebbero estinto il debito maturato.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 299 del 14 gennaio 2020, ha parzialmente accolto le ragioni dei condomini.

Morosità e compensazioni. Il tribunale ha infatti ritenuto provati di pagamenti effettuati dai condomini prima del deposito del ricorso, per complessivi euro 17.862,40, a fronte dell'importo spettante al Condominio per il periodo tra il 2007 e il 2014, pari a 22.327,78 euro.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano n. 299 del 14 gennaio 2020
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