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Mancata consegna lista morosi: il creditore può chiedere i danni al condominio

Le conseguenze dell'inerzia dell'amministratore ricadono sulla collettività condominiale, che può essere costretto pure a risarcire i danni subirti dal creditore, se provati.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Dic 11, 2024

L'art. 63 disp. att. c.c. ha imposto espressamente all'amministratore di "comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. L'amministratore risulta tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi.

Qualora la richiesta del creditore rimanga inevasa, questi abbia la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma. Non solo. Qualora la lista dei morosi non venga inviata il creditore può pretendere in via giudiziale anche il risarcimento dai danni.

A tale proposito bisognare sempre tenere conto che una richiesta generica non fa sorgere in capo al giudice il potere - dovere di provvedere.

In merito a questa precisazione si segnala una decisione del Tribunale di Napoli Nord (sentenza n. 4835 del 9 dicembre 2024).

Mancata consegna della lista morosi e richieste risarcitorie del creditore

Un creditore del condominio, in virtù del disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c., chiedeva al Tribunale di ordinare all'amministratore condominio l'elenco nominativo dei condomini tenuti al pagamento del dovuto, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, nonché i dati catastali dei relativi immobili in proprietà di ciascuno; l'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile; le somme dovute da ciascuno dei morosi; inoltre il ricorrente domandava pure la condannare del condominio al risarcimento di tutti i danni "patiti e patendi" da quantificarsi in via equitativa in ragione della defatigante, illegittima e dolosa attesa causata dall'inerzia dell'amministratore; in ogni caso il creditore pretendeva la condanna dell'obbligato condominio, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma pari quantomeno ad € 200,00 giornalieri per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esatta esecuzione dell'emanando provvedimento. Il condominio rimaneva contumace.

Il Tribunale ha constatato il mancato invio della lista dei morosi al ricorrente. Sotto questo profilo la colpa del condominio è emersa in modo evidente. Come ha notato il giudicante il comportamento del condominio è risultato del tutto immotivato e lesivo degli interessi del creditore che senza la documentazione richiesta, in maniera del tutto immotivata, non ha potuto procedere al soddisfacimento della sua pretesa creditoria. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal creditore perché non sufficientemente provata.

Obblighi dell'amministratore e diritti del creditore in caso di inadempimento

L'amministratore è tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le generalità dei condomini morosi; tale obbligo informativo è reso particolarmente importante dalla circostanza che il legislatore subordina la possibilità di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, alla previa ed infruttuosa escussione dei condomini morosi.

Da ciò consegue che se alla richiesta del creditore non venga dato alcun seguito, questi avrà la possibilità di agire in giudizio per la soddisfazione del proprio diritto, posto che. diversamente argomentando, vi sarebbe un'illegittima paralisi delle sue aspettative di credito, premiando il comportamento inerte dell'amministratore.

È importante sottolineare che dall'evidente la ratio della norma di legge emerge che l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi appartiene al "c.d. munus dell'amministratore".

Tuttavia il dovere comunicare ai creditori, che ne fanno esplicita richiesta, i dati dei condomini che non hanno adempiuto alle loro obbligazioni pecuniarie non ricade direttamente sulla figura dell'amministratore in maniera personale, ma lo investe in quanto "organo amministrativo" del condominio.

Ciò sottolinea la natura collettiva delle responsabilità all'interno del contesto condominiale, con conseguente conferma che il legittimato passivo in caso di mancata consegna della lista dei morosi è il condominio stesso, rappresentato dall'amministratore Trib. Torre Annunziata 31ottobre 2024, n. 2826).

Naturalmente il creditore può chiedere il giudice disponga, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la condanna del condominio al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

È possibile chiedere pure il risarcimento danni: in tal caso il creditore ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei "danni subiti e subendi" (Cass. civ., sez. III, 30/06/2015, n. 13328).

A tale proposito, vista la prova dell'esistenza dei danni risarcibili, e ritenuto particolarmente difficile da assolvere l'onere della quantificazione del loro esatto ammontare, un giudice di merito in via equitativa ha quantificato il pregiudizio economico sofferto dal creditore in € 1.500,00 (Trib.

Massa 29/07/2020: nel caso di specie il creditore ha fatto presente che la mancata ottemperanza alla richiesta di che trattasi (fondata su un titolo giudiziale avente ad oggetto un credito certo liquido ed esigibile, risalente addirittura all'agosto 2019) ha comportato a suo carico un serio pregiudizio posto che, non avendo potuto agire in via esecutiva nei confronti dei condomini, è stato costretto - stante la significativa esposizione debitoria con il proprio istituto di credito - a dover sottoscrivere un piano di rientro cui far fronte attraverso risorse personali dei soci.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 9 dicembre 2024 n. 4835
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