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Che cosa accade se uno dei comproprietari non viene avvisato dello svolgimento dell'assemblea?

L'omessa convocazione di un condomino comproprietario di un appartamento assieme ad un suo parente.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Omessa convocazione di un condominio: ennesimo capitolo di un libro infinito. In questo caso la vicenda è particolare perché riguarda l’omessa convocazione di un condomino comproprietario di un appartamento assieme ad un suo parente. Che cosa accade se viene avvisato solamente uno dei due?

Andiamo per gradi. Innanzitutto è bene ricordare i principi generali riguardanti le cause d’invalidità della deliberazione assembleare.

Le Sezioni Unite della Cassazione, perché è ad sentenza che bisogna guardare per comprendere i principi di questa materia, stabilirono che sono da considerarsi “ nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto; sono, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).

In questo contesto le stesse Sezioni Unite chiarirono che “ la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullita’, ma l'annullabilita’ della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e’ valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).

Il principio è incontestato da allora.

In un caso recente il Tribunale di Monza si è trovato a dover dare risposta ad una domanda che è poi quella che abbiamo espresso all’inizio di quest’articolo. Nel caso sottoposto alla sua attenzione era stato convocato un solo comproprietario mentre l’altro (o meglio le altre, perché erano le figlie) non avevano ricevuto alcun avviso.

Secondo il giudice brianzolo nel caso di omessa convocazione di uno dei comproprietari, innanzitutto, pur essendo la delibera annullabile, unico “interessato a fallo valere è esclusivamente il comproprietario pretermesso, prevalendo, diversamente, nei rapporti con gli altri condomini, la volontà espressa dal soggetto designato dall'altro comproprietario prò indiviso” (Trib. Monza 12 marzo 2012). “ Nel caso esaminato – proseguono dal Tribunale monzese – né le figlie della signora (…), né il signor (…) hanno proposto impugnazione avverso la delibera qui esaminata.

Quanto alle prime deve, peraltro, presumersi, sino a prova contraria, nella specie non fornita, che, in ragione dello stretto vincolo di parentela, pur trattandosi di familiari non conviventi, la madre le abbia comunque informate dell'assemblea e, nel delegare alla partecipazione il signor (…), abbia agito anche per conto delle stesse e con il loro implicito assenso (cfr. Cass. n. 1830/2000, secondo cui per la comunicazione della convocazione tra comproprietari ed il conferimento del potere di rappresentanza non sono richieste particolari formalità, presumendosi esistenti fino a prova contraria, gravante a carico del condomino impugnante) (Trib. Monza 12 marzo 2012)

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