Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1134 del 16 maggio 2023, ha ribadito l'importante principio secondo cui la mancata approvazione del riparto non è motivo di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il recupero di spese condominiali non pagate. Analizziamo la vicenda.
Mancanza di approvazione del riparto e validità del decreto ingiuntivo
Un condomino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la compagine gli chiedeva il pagamento di alcuni oneri regolarmente approvati in assemblea ma non versati, riguardanti la manutenzione del lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attore.
Avverso la sentenza negativa del giudice di pace proponeva appello in tribunale, dolendosi dell'improcedibilità dell'azione monitoria intrapresa.
Nella fattispecie, il condomino riteneva che l'ingiunzione dovesse essere revocata in quanto concessa nonostante l'assemblea non avesse mai approvato lo stato di riparto, in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c.
Rappresentava altresì, nel merito, l'illegittimità della deliberazione atteso che il lastrico solare non era suo in uso esclusivo, non avendo altri immobili all'interno dello stabile condominiale.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1134 del 16 maggio 2023 in commento, ha rigettato l'impugnazione. È infatti pacifico il tenore letterale dell'art. 63 disp. att. c.c., secondo il quale l'approvazione del riparto rappresenta una condicio sine qua non per ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione, non anche per ottenere un'ingiunzione "classica".
In altre parole, il sopracitato art. 63 disp. att. c.c. condiziona la possibilità dell'amministratore condominiale di ottenere un'ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti all'esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, ma non osta a che l'amministratore medesimo, in difetto di detta condizione, possa richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo per il pagamento degli oneri.
Ciò in quanto il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno o insussistenza non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati.
Anche la censura riguardante il mancato utilizzo esclusivo del bene comune non coglie nel segno. Sul punto va osservato che l'art 1126 c.c., prevedendo che la contribuzione per un terzo alle spese di rifacimento del lastrico solare deve far carico ai condomini "che ne hanno l'uso esclusivo", anziché a quelli che ne "fanno" uso esclusivo, attribuisce all'espressione "uso esclusivo" il significato di mera potenzialità o facoltà dell'uso, confermandosi dal tenore della stessa norma la volontà del legislatore di prescindere da un'effettiva utilizzazione del bene.
Stato di riparto e decreto ingiuntivo: considerazioni conclusive
Il Tribunale di Latina si è posto nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza.
Per costante insegnamento, in tema di riscossione degli oneri condominiali non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cass., sent. n. 4672/2017).