Secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 109), i gestori dei servizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono ospitare soltanto le persone in possesso della carta d'identità o di altro documento idoneo ad identificare l'ospite, quale ad esempio un passaporto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 19-bis del Decreto-legge ottobre 2018 numero 113, l'anzidetto obbligo previsto dall'articolo 109 TULPS riguarda anche coloro che concedono in locazione e/o in sublocazione il proprio immobile per una durata inferiore ai 30 giorni. Si tratta, in sostanza, delle cosiddette locazioni brevi, tipicamente concordate per consentire ai turisti di soggiornare per brevi periodi di tempo in una determinata località.
Ebbene, era ormai pacifico che l'obbligo d'identificazione dell'ospite, a cura del locatore breve, non richiedesse alcun adempimento de visu. In altri termini, il proprietario e/o gestore dell'immobile da affittare poteva tranquillamente limitarsi a raccogliere a distanza il documento d'identità dell'inquilino per poi comunicare alla Questura le generalità del medesimo.
Trattavasi, evidentemente, di un'attività che poteva essere espletata online, consentendo quindi l'accesso all'appartamento locato attraverso il cosiddetto check-in automatizzato.
Ebbene, è tuttora possibile procedere all'identificazione a distanza degli ospiti di una locazione breve?
Ha risposto a questa domanda la recente sentenza del Tar del Lazio n. 10210 del 27 maggio 2025. Lo ha fatto esaminando la legittimità amministrativa della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 18.11.2024 n. 38138
Vediamo, dunque, di cosa si è discusso e quali sono state le risultanze di tale procedimento.
Circolare del Ministero dell'Interno n. 38138/2024: cosa prevede?
Con la circolare del 18.11.2024 n. 38138 il Ministero dell'interno o, meglio ancora, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in tema di locazioni brevi, ha stabilito che non è più possibile l'identificazione degli ospiti attraverso la semplice raccolta del documento d'identità dei medesimi.
Per una non meglio specificata ragione di ordine pubblico, legata ai numerosi eventi in programma in Italia ed alla difficile situazione internazionale, è stato, infatti, precisato che, per una migliore interpretazione dell'art. 109 TULPS, il conduttore breve dovesse essere riconosciuto de visu e, come tale, introdotto alla dimora temporanea in locazione.
Insomma, la ormai consolidatasi procedura del check-in online è stata vietata con la detta circolare "Alla luce dell'intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell'evoluzione di una difficile situazione internazionale, emerge la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche…. si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in da remoto non possa ritenersi satisfattive degli adempimenti di quell'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive".
Circolare del Ministero dell'Interno n. 38138/2024 e divieto del check-in online: è legittima?
Con la sentenza in commento, il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima ed ha annullato la circolare interpretativa n. 38138/2024 del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Secondo tale provvedimento, ritenuto immediatamente lesivo degli interessi dei soggetti coinvolti, l'art. 109 TUPLS doveva essere interpretato nel senso che doveva essere vietata l'identificazione mediante check-in automatizzato degli ospiti degli immobili concessi in locazione breve.
Tale affermazione è stata, quindi, sindacata e censurata dal citato ufficio amministrativo, per il quale l'atto impugnato era stato emesso in evidente eccesso di potere e in contrasto con lo stesso art. 109 TULPS.
Affermare, infatti, che l'identificazione de visu dell'ospite sia più idonea a garantire la sicurezza dell'ordine pubblico, oltre a contrastare con la riduzione degli adempimenti amministrativi di cui al D.L. n. 201/2011, non è conforme alla realtà.
Il soggetto identificato personalmente, allontanatosi il locatore, potrebbe, successivamente, introdurre nella cosa locata altri ospiti sconosciuti né più e né meno come potrebbe avvenire con il check-in automatizzato "l'identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare, in funzione anche della ratio dell'art. 109 TULPS, poiché, come evidenziato da parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l'alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell'immobile locato (questo dopo il primo contatto).
Detto altrimenti, l'identificazione de visu, introdotta dal Ministero resistente con la Circolare impugnata, non risulta onere idoneo a perseguire il risultato posto alla base dell'atto gravato.
Peraltro, sempre sotto tale profilo, non è neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell'identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell'atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l'agire pubblico".
Pertanto, alla luce della sentenza in esame e delle legittime considerazioni in essa contenute, la possibilità di accogliere e identificare gli ospiti da remoto è, pienamente, consentita.