La Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-345/12 della sez. X, del 13 giugno 2013, ha condannato l'Italia perché inadempiente nel recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.
Ricordiamo che la Direttiva 2002/91/CE doveva essere recepita da tutti gli Stati membri dell'Unione entro il 4 gennaio 2006, e l'Italia in particolare aveva adottato, ai fini del recepimento il D.Lgs. n. 192/ 2005 nonché il decreto ministeriale ''Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici'', del 26 giugno 2009.
In base a tale sentenza, il recepimento non è avvenuto in maniera completa: la deroga prevista nella legislazione nazionale per la consegna di un attestato relativo al rendimento energetico in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la Direttiva 2002/91, la quale non contempla una simile deroga (art. 7, par. 1).
Oltretutto, anche il sistema di autodichiarazione da parte dello stesso proprietario in caso di edifici con rendimento energetico molto basso, si pone in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 2002/91 (art. 7, par. 1 e 2, e art. 10).
Per tali ragioni la Corte UE ha condannato l'Italia per non aver correttamente recepito la Direttiva UE sul rendimento energetico degli edifici, dichiarando illegittime l'autodichiarazione sui bassi consumi e la mancata consegna alla firma del contratto di compravendita.
Va comunque detto che la sentenza della Corte Europea si riferisce ad una situazione pregressa, già sanata dall'Italia prima del deposito della decisione.
In ogni caso, tale sentenza rafforza la necessità che l'applicazione del decreto legge appena approvato dal Governo per fermare ogni procedimento di infrazione, venga convertito nei suoi contenuti, ma è concessa dalla stessa Direttiva, la possibilità di rimandarne l'applicazione al dicembre del 2015.
Il D.P.R. 59/2009, Regolamento di attuazione del D.Lgs. 192/2005, concernente l'attuazione della Direttiva 2002/91/CE
Questo regolamento,che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitari, è uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006 per completare l'attuazione del D.Lgs. 192/2005 (di attuazione della Direttiva europea).
La certificazione energetica degli edifici è stata precisata dalla Direttiva 2002/91/CE che ha definito il rendimento energetico sia sulla base dei differenti tipi di consumo da considerare per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione, sia in rapporto alle tipologie di edifici (nuovi ed esistenti sottoposti a ristrutturazioni sostanziali) di cui va richiesto l'attestato di rendimento.
Attraverso la certificazione energetica e il relativo attestato, oltre alla classe di consumi, si indicano le modalità per migliorarne il rendimento.
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La certificazione si pone, quindi, come punto di partenza per incrementare la qualità energetica degli edifici e come opportunità per introdurre nel mercato l'aspetto del valore aggiunto costituito dal risparmio energetico.
Il processo di certificazione, prevede la creazione di un "attestato" (vedi figura in coda all'articolo) comprovante il consumo energetico dell'edificio rilasciato da un professionista qualificato ed abilitato.
Tale certificato consente di comprendere come è stato costruito un edificio o un appartamento sotto il profilo dell'isolamento termico e della coibentazione, evidenziando il consumo energetico dell'edificio stesso.
Inoltre analizza l'efficienza degli impianti e del sistema di distribuzione, permettendo di ricavare valori sui fabbisogni energetici determinati in condizioni standard e di valutare le emissioni di CO2 nell'ambiente.
La riduzione dei consumi di energia e di emissioni inquinanti sono gli obiettivi alla base della Direttiva europea in materia di certificazione energetica degli edifici, che diventa un punto di partenza, uno strumento strategico-gestionale in grado di supportare le scelte progettuali in vista di un miglioramento delle prestazioni energetiche complessive del sistema edilizio.
Il fine è quello di ottimizzare la resa del sistema edificio-impianto, riducendo gli sprechi ed elevando il livello di qualità dell'intero settore.
Il D.P.R. che ha definitivamente recepito la Direttiva 2002/91/CE
Il D.P.R. approvato il 15 febbraio 2013 dal Consiglio dei Ministri, aveva finalmente messo fine ad un iter procedurale di lungo corso, attuando definitivamente la Direttiva europea relativa al rendimento energetico in edilizia.
In particolare, oltre a stabilire i soggetti abilitati alla certificazione energetica, i criteri per la loro abilitazione e gli standard della loro professionalità, il D.P.R. prevede anche uno snellimento nella pratica di rinnovo del certificato energetico ed in particolare, per gli immobili che ne fossero già dotati e che intervenissero con adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti (art. 7).
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal decreto (art. 4), l'attestato di certificazione energetica (ACE) assume valenza di atto pubblico, con responsabilità diretta del tecnico abilitato che lo sottoscrive.
Il nuovo regolamento prevede anche il coinvolgimento diretto delle Regioni e delle Province autonome nel controllo della qualità dei certificatori e della correttezza dei servizi di certificazione, attraverso controlli sull'attività dei tecnici abilitati, l'accertamento documentale, la verifica del rispetto delle procedure, la rispondenza dei dati fra quelli di diagnosi e i risultati finali ottenuti (anche attraverso gli interventi suggeriti per il miglioramento dell'efficienza energetica).
Regioni e province autonome possono anche promuovere attività di formazione e aggiornamento dei certificatori energetici e adottare propri sistemi di riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione, sempre nel rispetto delle norme comunitarie.
Il Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63
Il Decreto Legge appena varato dal Governo, noto soprattutto per la proroga dei bonus fiscali relativi alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi di efficientamento energetico, ha definitivamente recepito la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia.
L'articolo 29 di questa Direttiva, ha stabilito che "la Direttiva 2002/91(…), modificata dal regolamento indicato nell'allegato IV, parte A, è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all'allegato IV, parte B".
In ragione di ciò, l'Italia risulta aver già risolto le inadempienze per le quali è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea del 13 giugno 2013.
Relativamente alla normativa sulla certificazione energetica, il decreto rivede la procedura inerente l'APE - Attestazione della Prestazione Energetica (art. 6) da allegare agli atti di compravendita e locazione, al fine di renderla uniforme sul territorio nazionale (ove alcune Regioni avevano già legiferato in merito).
Il nuovo strumento fornirà anche raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
- Validità temporale
- L'APE avrà una validità temporale di 10 anni al massimo subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessita di adeguamento.
Questo viene aggiornato in concomitanza con eventuali interventi di ristrutturazione dell'immobile o della singola unità immobiliare che ne migliorino la classe energetica.
- Sanzioni
- Il mancato rilascio dell'attestato è sanzionabile con multe che vanno da 3000 euro a 18000 euro in caso di vendita e da 300 euro a 1800 euro in caso di locazione.
Le sanzioni sono previste anche nel caso di omessa indicazione dei parametri energetici nell'annuncio di compravendita o locazione (da 500 a 3000 euro), e nel caso di false o con conformi dichiarazioni da parte dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato (da 700 a 4200 euro).
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