Le nuove FAQ forniscono risposte a diverse domande pratiche, come la differenza tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorietà" e chiariscono quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di possedere la patente a crediti.
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X".
Nelle nuove faq si precisa che l'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell'affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.
Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente, viene precisato che i requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell'istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
Ecco ulteriori rilevanti novità.
- La differenza tra "non obbligatorietà" o "esenzione giustificata" da un determinato requisito.
- Soggetti esclusi dall'obbligo della patente a crediti: ulteriori chiarimenti
Non obbligatorietà: il richiedente non è tenuto al possesso di un determinato requisito. Un esempio è un lavoratore autonomo che non è obbligato a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) o a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Esenzione giustificata: il richiedente è teoricamente soggetto al possesso di un certo requisito, che però manca al momento della dichiarazione per ragioni concrete (si pensi ad un richiedente in attesa di acquisire il DURC perché ha appena chiesto una rateazione contributiva o ad un richiedente che ha attivato un contenzioso per dimostrare di non essere soggetto all'obbligo di possedere il requisito richiesto).
Per imprese che operano in regime di non imponibilità IVA e non soddisfano i requisiti del DURF, è possibile indicare "esenzione giustificata" nella richiesta della patente.
I soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
General Contractor, che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un'opera, e utilizza solo personale che svolge prestazioni di natura intellettuale.
Gli organismi abilitati alle verifiche periodiche su impianti di messa a terra, ascensori e attrezzature di lavoro sono esclusi dall'obbligo della patente a crediti svolgendo un'attività intesa come prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere.
Il personale ispettivo, spiega l'INL, ha la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio e si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l'esito.
Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, possono lavorare nei cantieri edili senza prima acquisire la patente a crediti: tuttavia se tale requisito viene meno, l'impresa deve richiedere la patente a crediti e, in attesa del suo rilascio, può svolgere le attività.
Sono esclusi dall'obbligo della patente a crediti in cantiere i servizi interni di pronto soccorso e antincendio perché si tratta della fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.