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Nell'edificio di pregio è installabile l'ascensore perché il prg del Comune lo prevede.

Ecco perchè l'interesse storico del fabbricato non impedisce l'installazione dell'ascensore.
Ivan Meo 

L'interesse storico del fabbricato non impedisce l'installazione dell'impianto ascensoristico all'interno dell'androne condominiale

La Cassazione, con sentenza n° 6294 del 27 marzo 2015, ha reputato legittima l'installazione dell'ascensore, ricavato nell'androne del palazzo storico di interesse culturale. I condomini possono cantare vittoria: nella loro residenza di pregio si può realizzare l'elevatore perché lo strumento urbanistico consente di realizzare nel fabbricato interventi di restauro, vi rientra pure l'installazione dell'impianto in quanto elemento accessorio richiesto dalle esigenze dell'uso. (Si all'installazione dell'ascensore anche se si deprezza l'appartamento)

Il parere del tecnico. Il tecnico di fiducia ha valutato positivamente la realizzazione dell'opera. Alcuni condomini sono pronti a farsi carico delle spese, dando la possibilità agli altri proprietari esclusivi di contribuire e aggiudicarsi le chiavi della cabina per evitare di fare le scale a piedi.

Il parere del Ctu è analogo: le perizie svolte nel primo e secondo grado di giudizio dal Ctu dà parere positivo all'operazione in quanto l'impianto, così come predisposto, non pregiudica la stabilità dell'edificio e la riduzione delle scale non contrasta con le norme di sicurezza antincendi.

Il problema dell'estetica architettonica. L'altra parte della compagine condominiale sostiene, invece, che l'elevatore danneggerebbe il decoro del fabbricato storico, per tali motivi sono disposti a concedere solo la realizzazione di un binario con la piattaforma saliscale, ritenuta esteticamente meno invasiva della cabina.

Il prg del Comune. Tali problematiche sono risolta dalla Cassazione, che richiama in motivazione l'articolo 31, lettera c) della legge 457/78 del prg del Comune che rimanda per quanto riguarda gli interventi realizzabili nell'antico palazzo: risultano comprese le opere di risanamento conservativo e devono dunque ritenersi praticabili gli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, a patto che siano introdotti come elementi accessori da realizzare nel rispetto delle caratteristiche strutturali e formali dell'organismo edilizio.

La legge 13/1989. Il Legislatore, nel bilanciamento degli interessi in gioco, inerenti da una parte alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale e dall'altra alla salvaguardia dei diritti alla salute ed al normale svolgimento della vita di relazione e socializzazione dei soggetti in minorate condizioni fisiche.

Ricordiamo che anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “dal testo e dalla ratio l. n. 13/1989 non è desumibile la vigenza di un principio di superabilità e di derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico-culturale o paesistico-ambientale, i quali permangono e devono essere rispettati nelle ipotesi in cui la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi serio pregiudizio all'interesse artistico che si sostanzia nella conservazione dell'immobile vincolato, con il solo limite dell'obbligo di adeguata e congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di diniego di autorizzazione da parte della Soprintendenza” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15/09/2011, n. 4402).

Decisivo, nella sentenza in commento è stato il richiamo alla legge 13/1989 che punta «a esaltare i valori della solidarietà fra i cittadini». (Ascensore rumoroso? Non sempre va sostituito.)

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, n. 6294 del 27 marzo 2015
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