Il TAR Basilicata si è occupata del ricorso di un cittadino per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la rimozione di quattro videocamere installate.
Ecco la vicenda.
Dopo i sopralluoghi della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico comunale, con ordinanza, il Responsabile dell'Area Tecnica di un Comune ha ingiunto, al proprietario di un immobile, la rimozione di alcuni abusi edilizi, privi di autorizzazione paesaggistica e difformità dal permesso di costruire.
L'ordinanza pretendeva la rimozione dei seguenti manufatti:
1) schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco,
2) pannelli fotovoltaici, installati sulla ringhiera del ballatoio, che affaccia nel cortile, e nella parte interna dello stesso cortile;
3) quattro telecamere con ripresa su Via pubblica.
In merito alle telecamere il Comune con ulteriore nota osservava che avevano un angolo di ripresa eccedente la proprietà privata, in quanto posizionate a sbalzo all'esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all'abitazione.
A tale proposito il Garante della Privacy ha sempre affermato che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l'angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Tuttavia lo stesso Garante ha precisato che in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
Se il titolare del trattamento non dimostra la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento, le telecamere devono avere un angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza e non devono riprendere immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi, come giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi (provvedimento del Garante della Privacy n. 477 del 12 ottobre 2023).
Il proprietario dell'immobile si è rivolto al Tar lamentando, oltre al difetto di istruttoria per essere tutte le telecamere orientate all'interno della proprietà privata del ricorrente, l'incompetenza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune: secondo il ricorrente i provvedimenti di rimozione degli impianti di videosorveglianza, che violano la normativa in materia di riservatezza personale, devono essere emanati dall'Autorità Garante per la Privacy.
Il Tar ha dato torto al Comune: l'installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all'autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 2001 (TAR Basilicata, sez. I, 15/01/2025, n. 38).