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L'installazione di una pompa di calore non è un'innovazione e richiede la maggioranza di 500 millesimi

L'installazione di una pompa di calore in condominio richiede solo la maggioranza di 500 millesimi, poiché non è considerata un'innovazione, ma un intervento per il contenimento dei consumi energetici.
Avv. Mariano Acquaviva 
12 Mar, 2025

La Corte d'Appello di L'Aquila (24 febbraio 2025, n. 237) ha stabilito che la pompa di calore in condominio non costituisce un'innovazione per la quale si applicano le maggioranze di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., se l'installazione della stessa si inserisce all'interno del complesso iter progettuale che ha portato alla ricostruzione dell'intero edificio condominiale. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Pompa di calore in condominio: fatto e decisione

L'impugnativa verteva sulla presunta invalidità della deliberazione con cui l'assemblea autorizzava l'installazione di una pompa di calore condominiale; a parere degli attori, infatti, la maggioranza avrebbe dovuto essere quella prevista per le innovazioni dal quinto comma dell'art. 1136 c.c., pari ad almeno i due terzi del valore dell'edificio.

Il condominio si costituiva in giudizio ritenendo invece sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. (metà del valore dell'edificio), atteso che l'installazione della pompa di calore era stata effettuata in concomitanza dei lavori di ricostruzione del fabbricato.

Il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della tesi di parte convenuta, rigettava le doglienze degli attori, i quali proponeva appello per le medesime ragioni: l'installazione della pompa di calore avrebbe dovuto essere considerata un'innovazione, in quanto effettuata in un momento successivo e distinto rispetto a quello, di molto antecedente, della realizzazione del nuovo fabbricato, con la conseguente applicazione del differente quorum deliberativo di cui all'art 1136, quinto comma, c.p.c.

Anche il giudizio di secondo grado terminava con lo stesso esito: la Corte d'Appello riteneva non configurabile l'installazione della pompa di calore come un'innovazione voluttuaria in quanto la realizzazione della stessa era stata inserita all'interno del complesso iter progettuale che aveva portato alla ricostruzione dell'edificio condominiale in questione, originariamente danneggiato dal tristemente noto sisma del 6 Aprile 2009.

Difatti, emergeva per tabulas che l'intervento in questione fosse stato integrativo dell'impianto previsto nel progetto originario, calibrato sul fabbisogno energetico dell'edificio precedente al terremoto e con identiche unità immobiliari, e non determinato - invece - da un errore di progettazione come sostenuto dall'appellante.

Dunque, la sopraggiunta suddivisione degli appartamenti di grande metratura - con la conseguente necessità di realizzare nuovi bagni per ogni nuova unità abitativa - aveva determinato la necessità di potenziamento dell'impianto termico esistente e, quindi, del relativo fabbisogno energetico dell'intero fabbricato, comportando la variazione del progetto depositato in precedenza.

Per tali ragioni, l'installazione della pompa di calore non ha rappresentato un'innovazione da approvare con le maggioranze di cui all'art. 1136, quinto comma, c.p.c.

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Maggioranza pompa di calore: considerazioni conclusive

Al di là delle circostanze specifiche che hanno connotato la vicenda sottoposta al vaglio della Corte d'Appello di L'Aquila, l'installazione di una pompa di calore in condominio non rappresenta (praticamente mai) un'innovazione per cui occorrono le maggioranze dettate dall'art. 1136, quinto comma, c.c.

Tale conclusione è suffragata sia dal dato normativo che da quello giurisprudenziale.

Dal primo punto di vista, il secondo comma dell'art. 1120 c.c. stabilisce che è sufficiente la maggioranza che rappresenti 500 millesimi per le decisioni che riguardano, tra le altre cose, le opere e gli interventi previsti per il contenimento del consumo energetico degli edifici.

La pompa di calore, infatti, può ridurre il consumo di elettricità per il riscaldamento di circa il 50% rispetto agli impianti a resistenza elettrica come caldaie e stufe.

Ma c'è di più: secondo la giurisprudenza (App. Roma, 8 giugno 2023, n. 4125; App. Torino, 20 maggio 2022, n. 559), la sostituzione di una caldaia non più a norma oppure obsoleta con una maggiormente performante può essere deliberata col voto favorevole di tanti condòmini che rappresentino la metà del valore dell'edificio, trattandosi di intervento rientrante nella manutenzione straordinaria (App. Roma, 12 marzo 2021, n. 1886).

Mutatis mutandis, tale conclusione sembra attagliarsi anche all'installazione di una pompa di calore in luogo della precedente caldaia.

Tirando le fila di quanto appena detto, deve dunque ritenersi che l'installazione di una pompa di calore condominiale necessiti in ogni caso della maggioranza che rappresenti 500 millesimi (ex art. 1136, comma secondo, c.c.), sia che si ritenga che l'opera configuri un'innovazione "meritevole", sia che si opti invece per la tesi dell'intervento di manutenzione straordinaria.

Solo in teoria l'installazione di una pompa di calore potrebbe essere ritenuta un'innovazione "voluttuaria" per cui occorre la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio, qualora l'opera risulti del tutto superflua per il condominio il quale, ad esempio, è già dotato di pompa di calore oppure di un impianto termico perfettamente efficiente, così da rendere inutile l'intervento che non porterebbe all'edificio alcun apprezzabile contenimento del consumo energetico.

Allegato
Scarica App. L'Aquila 24 febbraio 2025 n. 237
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