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Corto circuito sulle linee elettriche condominiali. Chi è tenuto a ripristinare il quadro elettrico?

I condomini del pian terreno sono tenuti al ripristino del quadro elettrico a servizio degli impianti comuni?
Avv. Liana Giancola - Foro di Avezzano 

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 3 maggio 2017, non accoglie la richiesta - presentata dalla ricorrente- di condannare i condomini del pian terreno all'immediato ripristino del quadro elettrico a servizio degli impianti comuni sito nell'appartamento dei resistenti in giudizio e colpito da malfunzionamento.

Il Tribunale ritiene di non poter addebitare ai resistenti il guasto, essendo lo stesso imputabile ad un corto circuito sulle linee elettriche condominiali.

L'obbligatorietà delle verifiche periodiche di messa a terra nel condominio.

=> Proprietario responsabile per i danni arrecati a causa dell'impianto elettrico non a norma.

La normativa: Al singolo condomino è consentito utilizzare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. È quanto disposto dall'art. 1102 del codice civile in tema di uso del bene comune.

Messa a norma dell'impianto elettrico condominiale

Il diritto di condominio sulla cosa comune: Il legislatore non fornisce una definizione di "cosa comune", ma si limita a fare una elencazione non tassativa delle parti di edificio, opere ed impianti considerati comuni [1], è utile perciò far riferimento a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte stabilito che: "Affinché possa operare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Pertanto qualora per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi - la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso" (ex multis Cass. n. 27145/2007, Cass. n. 17993/2010).

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 3 Maggio 2017 si è pronunciata in merito ad una causa riguardante il mancato funzionamento di un impianto elettrico il cui quadro generale a servizio degli impianti comuni era collocato all'interno dell'unità immobiliare situata al piano terra di proprietà di Tizio e Caio.

Uno degli obblighi ai quali l'amministratore deve rispondere è quello della verifica e manutenzione periodica

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Ordinanza del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2017

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