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Corto circuito sulle linee elettriche condominiali. Chi è tenuto a ripristinare il quadro elettrico?

I condomini del pian terreno sono tenuti al ripristino del quadro elettrico a servizio degli impianti comuni?
Avv. Liana Giancola - Foro di Avezzano 

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 3 maggio 2017, non accoglie la richiesta - presentata dalla ricorrente- di condannare i condomini del pian terreno all'immediato ripristino del quadro elettrico a servizio degli impianti comuni sito nell'appartamento dei resistenti in giudizio e colpito da malfunzionamento.

Il Tribunale ritiene di non poter addebitare ai resistenti il guasto, essendo lo stesso imputabile ad un corto circuito sulle linee elettriche condominiali.

La normativa: Al singolo condomino è consentito utilizzare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. È quanto disposto dall'art. 1102 del codice civile in tema di uso del bene comune.

Il diritto di condominio sulla cosa comune: Il legislatore non fornisce una definizione di "cosa comune", ma si limita a fare una elencazione non tassativa delle parti di edificio, opere ed impianti considerati comuni [1], è utile perciò far riferimento a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte stabilito che: "Affinché possa operare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Pertanto qualora per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi - la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso" (ex multis Cass. n. 27145/2007, Cass. n. 17993/2010).

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 3 Maggio 2017 si è pronunciata in merito ad una causa riguardante il mancato funzionamento di un impianto elettrico il cui quadro generale a servizio degli impianti comuni era collocato all'interno dell'unità immobiliare situata al piano terra di proprietà di Tizio e Caio.

Uno degli obblighi ai quali l'amministratore deve rispondere è quello della verifica e manutenzione periodica

I fatti di causa: la ricorrente Tizia - proprietaria di appartamento sito al primo piano di un fabbricato bifamiliare - proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. e chiedeva al giudice di merito di ordinare ai titolari dell'appartamento sottostante "l'immediato ripristino dei circuiti elettrici", ritenendo violato l'obbligo, gravante su tutti i condomini, di conservazione delle parti comuni dell'edificio.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Ordinanza del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2017
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